Cassazione Penale, Sentenza n. 33996/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza del 19 gennaio 2026 della Corte d’appello di Bologna, che aveva dichiarato inammissibile per difetto di specificità il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, con la quale era stato ritenuto responsabile di due tentativi di furto in un supermercato ed era stata ordinata l’esecuzione della condanna. Nel ricorso ha denunciato l’erronea applicazione della legge e l’erroneità della motivazione, sostenendo che la Corte d’appello avesse interpretato in modo eccessivamente formalistico l’onere di specificità dei motivi, con conseguente compressione del diritto di difesa. La censura riguardava in particolare la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p.: secondo la Corte d’appello, l’appello aveva formulato una generica formula di stile, senza confrontarsi con la motivazione di primo grado, che aveva valorizzato i reiterati tentativi di furto di bevande alcoliche, commessi in un breve arco temporale e nello stesso luogo, nonché la recidivanza ostativa alla valutazione di non abitualità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la declaratoria d’inammissibilità dell’appello: i motivi d’impugnazione devono esporre critiche specifiche, mirate e puntuali rispetto alle ragioni della decisione impugnata; nel caso concreto, la richiesta relativa all’art. 131-bis c.p. era una formula astratta e non si confrontava con la motivazione del Tribunale sulla reiterazione dei tentativi e sulla recidivanza. La Corte ha quindi escluso che l’applicazione dell’onere di specificità avesse determinato la denunciata compressione del diritto di difesa. In conseguenza dell’inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
l'atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., doveva contenere, a pena d'inammissibilità, i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento di ogni richiesta.
I motivi d’impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno di ciascuna richiesta; la mancanza di tale specificità comporta l’inammissibilità.
Con la successiva introduzione nell'art. 581 cod. proc. pen., in forza della legge 23 giugno 2017, n. 103, del comma 1-bis, è stata codificata la costruzione già praticata nel diritto vivente sulla base del combinato disposto dagli articoli richiamati.La specificità dei motivi, pertanto, costituisce un requisito espresso di ammissibilità dell'impugnazione.
La specificità dei motivi è requisito espresso di ammissibilità e richiede l’individuazione delle parti della decisione contestate, delle prove e richieste rilevanti, nonché delle ragioni fattuali e giuridiche che sostengono ciascuna censura.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
L'inosservanza di tale disposizione comportava l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento a norma dell'ultimo comma dello stesso articolo, senza l'osservanza di particolari formalità né obbligo di previa instaurazione del contraddittorio.
La violazione dell’onere di specificità determina l’inammissibilità dell’impugnazione, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado secondo quanto indicato dalla Corte.
In caso di appello, il tema della necessaria specificità dei motivi si raccorda direttamente al disposto dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., là dove «attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti».
La cognizione del giudice d’appello è circoscritta ai punti della decisione investiti dai motivi; la specificità delle censure consente di individuare il devolutum e di valutarne la fondatezza.
art. 111, secondo comma, Cost.
Si evitano così iniziative meramente dilatorie e defatigatorie, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo presidiato dall'art. 111, secondo comma, Cost.
La richiesta di motivi specifici è coerente anche con l’esigenza di evitare impugnazioni meramente dilatorie e di assicurare la ragionevole durata del processo.
la pregressa recidivanza precludeva di poter valutare il fatto complessivamente commesso come di particolare tenuità poiché oltre ad un valore particolarmente tenue del danno cagionato, come è noto, il comportamento penalmente rilevante deve essere non abituale.
Nel caso concreto, la valutazione della particolare tenuità richiedeva anche la non abitualità del comportamento; la recidivanza e la reiterazione dei tentativi erano state poste a fondamento dell’esclusione di tale requisito.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L’appello è inammissibile per difetto di specificità quando i motivi non formulano critiche determinate e pertinenti alle ragioni fattuali o giuridiche della decisione impugnata. Il requisito è violato sia quando manca il raccordo tra censura e motivazione (aspecificità estrinseca), sia quando le doglianze sono generiche, astratte o non pertinenti al caso concreto (aspecificità intrinseca).
- La specificità richiesta ai motivi d’appello consente di delimitare i punti devoluti al giudice di secondo grado e di valutare le contestazioni nel merito; la possibilità di una piena rivalutazione del fatto non esonera l’appellante dall’onere di confrontarsi puntualmente con la decisione impugnata.
- L’intensità dell’onere di specificità dell’appellante è direttamente proporzionale al grado di specificità con cui le ragioni della decisione impugnata sono state esposte.
- Una richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità formulata con argomentazioni stereotipate e non confrontate con le ragioni della decisione di primo grado può rendere l’appello inammissibile per aspecificità.
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