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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18225/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (associazione)

La controversia

La controversia nasce dall'esclusione di una associata da un'associazione culturale e teatrale, deliberata per asseriti gravi motivi previsti dallo statuto, in particolare per aver reperito e visionato corrispondenza bancaria riservata dell'associazione e per aver prelevato documenti contenenti dati personali degli iscritti. La stessa attrice aveva inoltre chiesto la reintegrazione nel parallelo rapporto di lavoro con l'associazione, il risarcimento del danno e la restituzione di USD 25.000 che assumeva versati a titolo di mutuo; l'associazione aveva proposto anche domanda riconvenzionale risarcitoria. In appello la decisione di rigetto è stata confermata. Con il ricorso per cassazione la soccombente ha articolato quindici motivi, sostanzialmente diretti a denunciare: carenza o apparenza di motivazione della sentenza di appello; violazione degli artt. 24, 2697, 2727, 2729 c.c. e dell'art. 132 c.p.c.; errata valutazione delle prove e della testimonianza; erronea lettura della vicenda disciplinare, sostenendo che non vi fosse prova di sottrazione di documenti e che, comunque, non fossero state comminate sanzioni disciplinari; errata interpretazione dello statuto associativo; omessa pronuncia sulla domanda di restituzione della somma di USD 25.000 e sulla qualificazione della dazione come mutuo; erronea considerazione del verbale di conciliazione intervenuto nel parallelo rapporto di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato tutti i motivi inammissibili. Ha ritenuto che il ricorso fosse privo della necessaria specificità ex art. 366 c.p.c.; che molte censure mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità; che la motivazione della sentenza impugnata, pur concisa e resa per relationem rispetto alla decisione di primo grado, fosse sufficiente e non meramente apparente; che le doglianze sulla prova testimoniale, sull'onere della prova e sull'interpretazione dello statuto fossero formulate in modo non ammissibile, perché sollecitavano una rivalutazione del fatto o degli atti; che la censura sul verbale di conciliazione non cogliesse la ratio decidendi, fondata sull'incompetenza del giudice adito; e che la pretesa restitutoria di USD 25.000 non fosse supportata da un ammissibile vizio di legittimità, essendo stato correttamente posto a carico dell'attrice l'onere di provare il mutuo e il correlato obbligo di restituzione. Il ricorso è stato quindi respinto sul piano processuale mediante declaratoria di inammissibilità, senza provvedere sulle spese per mancata difesa dell'intimata.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    comma 1, n. 4; comma 2, n. 4

    La motivazione per relationem è ammissibile se il giudice d'appello dà conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma e dalla lettura complessiva delle decisioni di merito risulta un percorso argomentativo coerente; il vizio sussiste solo se la motivazione sia realmente assente o meramente apparente.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure di violazione di legge, nullità della motivazione e omesso esame di fatti decisivi non possono essere utilizzate per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve esporre in modo chiaro ed esauriente i fatti di causa, le reciproche pretese e i presupposti di fatto e di diritto, senza imporre alla Corte il ricorso ad altre fonti processuali.

  • art. 24 c.p.c.

    Richiamato nei motivi, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento, poiché le censure erano comunque inammissibili per difetto di specificità e perché miravano a rivalutare il merito.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onus probandi alla parte sbagliata; non quando si contesti il modo in cui le risultanze istruttorie sono state apprezzate.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato insieme alle presunzioni semplici, ma le doglianze sono state dichiarate inammissibili perché dirette a contestare l'apprezzamento di fatto del giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    La critica al ragionamento presuntivo deve indicare specificamente la violazione dei canoni legali; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura degli indizi.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione della norma sulla valutazione delle prove sussiste solo se il giudice disattenda il principio della libera valutazione nei casi in cui la legge imponga un diverso regime probatorio; non basta lamentare un cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 246 c.p.c.

    Non è incapace a testimoniare il socio o associato solo per tale qualità; l'incapacità sussiste solo in presenza di un interesse personale, attuale e concreto nel rapporto controverso.

  • artt. 1362-1371 c.c.

    La violazione dei canoni ermeneutici può essere dedotta in cassazione solo indicando specificamente quali regole siano state violate e in che modo; non è ammissibile una mera contrapposizione tra interpretazioni alternative.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata ritenuta infondata/inammissibile perché la censura non coglieva la reale ratio della decisione impugnata.

  • art. 21 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'assetto associativo, ma la censura non è stata ritenuta ammissibile nei termini proposti.

  • art. 23 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ha ritenuto fondata la censura nei termini prospettati.

  • art. 38 c.c.

    La teste associata non è stata considerata portatrice di un interesse giuridicamente rilevante assimilabile a quello dei responsabili solidali ex art. 38 c.c.

  • art. 13 dello statuto associativo

    La sua violazione è stata denunciata, ma la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a una rivalutazione del merito e dell'apprezzamento dei fatti, non a un vero errore di sussunzione o interpretazione ammissibile in cassazione.

  • L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 1

    Richiamata dalla ricorrente in relazione al rapporto di lavoro parallelo, ma la Corte ha reputato la censura non decisiva perché la decisione di merito si fondava sull'incompetenza a provvedere sulla domanda di reintegrazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge o vizi motivazionali, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La motivazione per relationem è legittima se il giudice d'appello aderisce consapevolmente alla decisione di primo grado e dall'esame complessivo delle due sentenze risulta un percorso argomentativo comprensibile e coerente.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice di merito abbia allocato l'onere della prova sulla parte sbagliata; non basta contestare l'esito dell'apprezzamento istruttorio.
  • La deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di uno specifico fatto storico decisivo omesso; la critica alla mancata valorizzazione di singoli elementi probatori non integra di per sé il vizio denunciabile.
  • La violazione dei canoni ermeneutici contrattuali o statutari è deducibile solo con puntuale indicazione delle regole violate e del modo in cui il giudice se ne è discostato; la mera proposta di una diversa interpretazione non è sufficiente.
  • Il socio o associato non è incapace a testimoniare solo per la propria qualità; serve un interesse personale, attuale e concreto nel rapporto controverso, equiparabile alla legittimazione ad agire o intervenire nel giudizio.
  • Chi afferma di aver versato una somma a titolo di mutuo e ne chiede la restituzione deve provare il titolo del trasferimento e il correlato obbligo restitutorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteMandatoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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