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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10625/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una creditrice, in proprio, ha promosso azione pauliana per far dichiarare inefficace nei suoi confronti una compravendita con cui il proprio ex coniuge aveva trasferito a una società vari immobili, alcuni gravati da ipoteca giudiziale. In primo grado era stata ritenuta valida la notifica della citazione alla società, eseguita presso la residenza del presunto legale rappresentante con rifiuto del plico; la società era stata dichiarata contumace e la domanda era stata accolta. In appello il debitore alienante e poi la società hanno contestato sia la regolarità della notifica sia la legittimità della contumacia e, nel merito, la sussistenza dei presupposti della revocatoria. La società ricorrente ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza/procedimento per violazione delle norme sulla notificazione, sostenendo che la prima notifica fosse addirittura inesistente e che il giudice non potesse disporne la rinnovazione; 2) nullità per avere la corte territoriale ritenuto validamente notificato l'atto a un soggetto non legale rappresentante, assumendo che la società fosse invece un ente riconosciuto e che non potesse applicarsi la disciplina dell'apparenza incolpevole propria delle associazioni non riconosciute; 3) falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. per avere la corte d'appello ravvisato la consapevolezza del pregiudizio in capo alla terza acquirente sulla base di presunzioni e di elementi che, secondo la ricorrente, non avrebbero potuto integrare tale requisito soggettivo. Il coappellante debitore ha depositato un controricorso adesivo, mentre la creditrice ha resistito al ricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo privo di interesse, perché la pretesa elusione del contraddittorio non si era verificata e la società aveva comunque ricevuto una valida seconda notifica; ha inoltre richiamato il litisconsorzio necessario nelle azioni revocatorie, osservando che debitore, creditore e terzo acquirente devono partecipare al giudizio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui pretendeva una diversa ricostruzione fattuale sulla natura e sul riconoscimento della società, mentre è stato respinto nella parte residua perché il richiamo a un diverso precedente non valeva come giudicato esterno, in mancanza di identità delle parti. Anche il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile, perché formulato come censura fattuale mascherata sotto la dedotta falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. Conseguentemente la società ricorrente e il coappellante adesivo sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di cassazione in favore della resistente, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Disciplina l'azione revocatoria ordinaria, proposta per far dichiarare inefficace l'atto dispositivo pregiudizievole nei confronti del creditore.

  • art. 145 c.p.c.

    È stato evocato per censurare la rinnovazione della notificazione disposta dal primo giudice; la Corte ha escluso la fondatezza dell'assunto difensivo.

  • art. 160 c.p.c.

    Richiamato in tema di nullità/inesistenza della notificazione; la Corte ha ritenuto il motivo non fondato e comunque privo di interesse.

  • art. 138, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per contestare la validità della notifica effettuata a soggetto diverso dal legale rappresentante; la doglianza è stata respinta o ritenuta inammissibile nei passaggi rilevanti.

  • art. 213 c.p.c.

    Usato dalla corte d'appello per acquisire informazioni istruttorie sulla carica di presidente e sulla sua pubblicità.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Base del motivo di ricorso per falsa applicazione di legge, ma la censura è stata qualificata come fattuale e dichiarata inammissibile.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Base dei motivi di nullità del procedimento/sentenza relativi alla notificazione, ma le doglianze sono state respinte o dichiarate inammissibili.

  • art. 354, ultimo comma, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente quale possibile conseguenza della dedotta nullità della notificazione; non è stato applicato dalla Corte.

  • art. 383, ultimo comma, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per la richiesta di rimessione al primo giudice; la Corte non ha accolto la tesi.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012

    La Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2012

    Richiamato come parametro per il raddoppio del contributo unificato in presenza dei presupposti processuali.

  • art. 10, secondo comma, d.p.r. 115/2002

    Esclusa l'applicabilità al caso, perché riferita agli assegni per il mantenimento della prole e non all'azione pauliana.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato indirettamente nella tassonomia delle regole probatorie, ma nel testo non vi è specifica applicazione diretta.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria ordinaria sussiste litisconsorzio necessario tra creditore, debitore alienante e terzo acquirente; la mancata o irregolare partecipazione di uno di essi impone l'integrazione del contraddittorio.
  • La doglianza sulla nullità o inesistenza della notificazione è inammissibile o priva di interesse quando, nonostante l'asserito vizio iniziale, la parte abbia comunque ricevuto una valida rinnovazione della notifica e abbia potuto partecipare al giudizio.
  • La contestazione della qualità soggettiva del destinatario della notificazione non può essere trasformata in sede di legittimità in un nuovo riesame del materiale documentale e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • Il richiamo a un precedente che abbia accertato la natura giuridica di un ente non integra giudicato esterno se quel precedente ha parti diverse da quelle del processo in corso.
  • La censura di falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. è inammissibile quando, sotto la veste del vizio di diritto, mira in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento delle presunzioni e dei fatti posti a base della valutazione del pregiudizio o della consapevolezza dell'acquirente.
  • Nel giudizio di cassazione, il ricorso o l'adesione al ricorso non possono fondarsi su mere ripetizioni di doglianze fattuali già disattese, se non superano la valutazione di inammissibilità o infondatezza compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

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