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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36022/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (intermediario fiscale)

La controversia

Un intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali aveva impugnato un atto di irrogazione di sanzioni per la tardiva trasmissione, nell'anno d'imposta 2010, di 43 dichiarazioni fiscali inviate in files distinti ma nello stesso contesto temporale. Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso dell'intermediario; in appello, la Commissione tributaria regionale dell'Umbria aveva riformato la decisione, ritenendo applicabile l'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997 e quindi il cumulo giuridico, con sanzione commisurata alla violazione più grave aumentata al doppio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997, sostenendo che la tardiva trasmissione di 43 dichiarazioni non integrasse un concorso formale di violazioni tale da giustificare il cumulo giuridico.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso, richiamando il consolidato orientamento secondo cui, in tema di sanzioni amministrative tributarie, l'omessa o ritardata trasmissione di più dichiarazioni fiscali da parte dell'intermediario o di chi presta assistenza fiscale è soggetta al cumulo giuridico ex art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997. Di conseguenza, ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e l'ha condannata al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 7-bis d.lgs. n. 241 del 1997

    intermediario abilitato alla trasmissione telematica

    individua la figura dell'intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali.

  • art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997

    è la norma in base alla quale erano state irrogate le sanzioni per la tardiva trasmissione.

  • art. 12 d.lgs. n. 472 del 1997

    la Corte di merito lo aveva applicato ritenendo integrato un concorso formale di violazioni; la Cassazione richiama invece l'applicazione del cumulo giuridico nei casi di omessa o ritardata trasmissione di più dichiarazioni fiscali da parte dell'intermediario.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997

    prevede l'applicazione del cumulo giuridico alle omesse o ritardate trasmissioni di più dichiarazioni fiscali da parte dell'intermediario o di chi presta assistenza fiscale.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma che ha regolato la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

Massime di principio

  • In tema di sanzioni amministrative tributarie, l'omessa o ritardata trasmissione di più dichiarazioni fiscali da parte dell'intermediario abilitato integra un'ipotesi assoggettata al cumulo giuridico previsto dall'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997.
  • Quando più dichiarazioni fiscali sono trasmesse tardivamente nello stesso contesto fattuale da un intermediario, non si applica il cumulo materiale delle singole sanzioni, ma la sanzione unica aumentata secondo il meccanismo del cumulo giuridico.
  • La censura di violazione di legge è infondata se pretende di escludere l'applicazione del cumulo giuridico in presenza di una pluralità di omissioni o ritardi commessi dall'intermediario nella trasmissione di dichiarazioni fiscali.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni amministrative tributarie
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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