Cassazione Penale, Sentenza n. 40049/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro la sentenza del Tribunale di Parma del 31/03/2022 che aveva applicato la pena di 10 mesi di reclusione per resistenza e lesioni personali aggravate unificate per continuazione. Due censure: 1) omissione del riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 62 n. 6 c.p., nonostante l'elemento probatorio del risarcimento integrale del danno; 2) difetto di correlazione tra l'accordo per l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. e la sentenza, con particolare riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena richiesta dalla difesa in udienza.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la pena di 10 mesi concordata e applicata dal Tribunale non si discostasse dall'accordo ex art. 444 c.p.p. e che il risarcimento effettuato dall'imputato fosse stato considerato come fondamento delle attenuanti generiche secondo l'accordo, non come specifica applicazione dell'art. 62 n. 6 c.p. Quanto alla sospensione condizionale della pena, la Corte ha evidenziato che essa non era parte dell'accordo e non era stata devoluta al giudice dalle parti; pertanto il giudice non poteva concedere d'ufficio il beneficio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La circostanza attenuante prevista da tale norma non è stata riconosciuta perché, dagli atti e dall'accordo, il risarcimento spontaneo del danno è stato valutato quale fondamento delle attenuanti generiche concordate tra le parti, e non come autonoma applicazione dell'articolo.
Nel procedimento di patteggiamento il giudice deve rispettare i termini dell'accordo. La pena applicata non può discostarsi da quanto pattuito e non può essere aggiunto d'ufficio un beneficio (come la sospensione condizionale) se questo non è parte integrante dell'accordo o non è stato esplicitamente devoluto dalle parti al giudice.
Sez. 2, n. 42973 del 13/06/2019, Demian, Rv. 277610
Giurisprudenza richiamata che conferma il principio secondo cui la sospensione condizionale non può essere concessa se non è parte dell'accordo o non è stata devoluta al giudice; la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto.
Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022, Boccardo, Rv. 283191
Giurisprudenza confermativa che precisa che, quando la sospensione condizionale e i correlati obblighi sono rilevanti, devono essere espressamente concordati nell'accordo di cui all'art. 444 c.p.p.; in mancanza la sospensione non può essere concessa e, se condizione dell'efficacia dell'accordo, l'applicazione pattuita della pena deve essere rigettata.
Massime di principio
- Se il risarcimento del danno è stato effettuato ma nel patto di applicazione della pena non è stato chiesto espressamente il riconoscimento della specifica attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., il giudice può valutare quella condotta come fondamento di attenuanti generiche se così concordato dalle parti.
- Nel procedimento di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. il giudice non può concedere d'ufficio benefici o condizioni non previste nell'accordo o non devolute espressamente dalle parti; qualsiasi beneficio rilevante deve essere parte dell'accordo o specificamente devoluto.
- La mancata richiesta o devoluzione di un beneficio processuale ha valenza escludente: il principio dispositivo impone che il giudice non travalichi i termini del patto tra le parti.
- Se la sospensione condizionale della pena è condizione essenziale per l'efficacia dell'accordo e non è stata concordata, l'accordo stesso può essere rigettato integralmente.
- In sede di impugnazione, ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39832/2022 del 21/10/2022
- Sentenza penale · 21 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39834/2022 del 21/10/2022
- Sentenza penale · 21 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39835/2022 del 21/10/2022
- Sentenza penale · 21 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39837/2022 del 21/10/2022
- Sentenza penale · 21 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39838/2022 del 21/10/2022
- Sentenza penale · 21 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 39839/2022 del 21/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →