Cassazione Penale, Ordinanza n. 31995/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di merito aveva riqualificato la contestazione originaria e dichiarato l'imputato colpevole del reato di ingiurie/molestie ex art. 660 c.p., condannandolo alla pena di euro 200,00 di ammenda. Il ricorso per cassazione, proposto come atto di appello poi correttamente riqualificato, era stato presentato nell'interesse dell'imputato da un difensore che, al momento del deposito, non risultava iscritto nell'albo nazionale dei difensori abilitati al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. La Corte osserva inoltre che, a prescindere dai profili di inammissibilità dovuti alla natura meramente di merito delle censure, la carenza di legittimazione processuale del difensore a proporre ricorso per cassazione impone la declaratoria di inammissibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'impugnazione era stata proposta da un avvocato privo della legittimazione necessaria al patrocinio davanti alla Corte di cassazione al momento del deposito. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per il reato ex art. 660 c.p. resta quindi ferma.
Norme richiamate
Richiamato come base della fattispecie sostanziale oggetto della condanna di merito, poi confermata per effetto dell'inammissibilità del ricorso.
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
Utilizzato per affermare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da soggetto privo della legittimazione processuale richiesta.
Richiamato insieme all'art. 591 c.p.p. per escludere la validità del ricorso per cassazione presentato da difensore non abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando è proposto da un difensore privo della legittimazione processuale richiesta per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione al momento del deposito dell'atto.
- L'assenza di abilitazione al patrocinio in Cassazione integra un vizio originario dell'impugnazione che preclude l'esame del merito, indipendentemente dalla fondatezza delle doglianze dedotte.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna di merito resta ferma e il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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