Sentenza del 05/05/2022 n. 13336 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della C.T.R. Calabria che aveva annullato gli avvisi di accertamento che avevano recuperato a tassazione, quale reddito di lavoro dipendente per l'anno 2009, le somme riconosciute dall'A.S.P. di Crotone ai dirigenti medici a titolo di risarcimento del danno in esecuzione di transazioni connesse a cause di lavoro. L'Ufficio sosteneva che le somme fossero risarcimento per lucro cessante (mancato guadagno/retribuzione di risultato) e quindi tassabili, anche con tassazione separata ex art. 17 T.U.I.R., richiamando gli artt. 6 e 51 del D.P.R. n. 917/1986.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate confermando la decisione della C.T.R. che aveva ritenuto ammissibile il cumulo dei ricorsi e, nel merito, non tassabile la somma riconosciuta in transazione. La Corte ha ritenuto che le somme fossero risarcitorie per perdita di chance/professionalità e non sostitutive di redditi non percepiti (lucro cessante), meglio qualificabili come danno emergente. Ha quindi escluso l'assoggettamento a imposta e ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), art. 6, comma 2
I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti (...)
La norma stabilisce che sono imponibili soltanto le somme risarcitorie che abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (lucro cessante). Se il risarcimento riguarda pregiudizi di natura diversa (es. perdita di chance, lesione professionale) non rileva come reddito imponibile.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), art. 17, comma 1, lett. b)
Norma richiamata dall'Agenzia come disciplina della tassazione separata per somme percepite in anni successivi alla competenza. La Corte ha ritenuto inapplicabile la tassazione perché la natura delle somme è risarcitoria non reddituale.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), art. 51
Articolo citato in epigrafe attinente alla definizione di redditi di lavoro dipendente; la Corte però si è attenuta alla qualificazione funzionale del risarcimento ai sensi dell'art. 6 per stabilire l'esenzione fiscale.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Norma procedurale citata in relazione all'onere del contributo unificato e alle amministrazioni pubbliche; la Corte ha escluso l'applicazione della deroga citata in ragione della soccombenza dell'Amministrazione pubblica.
Massime di principio
- Le somme risarcitorie sono imponibili solo se servono a reintegrare la perdita di redditi (lucro cessante); se mirano a risarcire danni di altra natura (danno emergente, perdita di chance, lesione della professionalità) non costituiscono reddito imponibile.
- La qualificazione fiscale della somma dipende dalla natura giuridica del danno accertato dal giudice (titolo/materiale della pretesa), non dal fatto che la quantificazione sia riferita a voci retributive o abbia utilizzato criteri salariali per il calcolo del quantum.
- Una transazione che assegna una somma per transigere una pretesa avente ad oggetto la perdita di chance o la lesione professionale non trasforma automaticamente l'importo in reddito da lavoro imponibile.
- In caso di contestazione fiscale, è determinante l'accertamento del giudice del lavoro (o del contenuto della transazione) che definisca la natura del danno: occorre documentare se il risarcimento ha finalità compensativa di mancati redditi o di ristoro di danni non reddituali.
- Se la somma è comunque qualificata come lucro cessante, l'Amministrazione può richiedere tassazione (eventualmente con tassazione separata ex art. 17), mentre per i danni emergenti la posizione del contribuente è protetta dalla non imponibilità.
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