Cassazione Civile, Ordinanza n. 09434/2025 del 10/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consumatore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui un giudice di pace aveva ingiunto a un soggetto di pagare Euro 3.600,00 a titolo di provvigione per attività di mediazione immobiliare resa in occasione della vendita di un immobile. L'ingiunto propose opposizione, sostenendo, tra l'altro, che non si fosse perfezionato l'affare alle condizioni necessarie per maturare il diritto alla provvigione, che la condizione sospensiva collegata all'ottenimento del mutuo non si fosse avverata nei tempi pattuiti, e che il contratto di mediazione contenesse clausole vessatorie/nullità di protezione tali da travolgerlo. Il Tribunale confermò il rigetto dell'opposizione ritenendo, in sintesi, perfezionato il preliminare di vendita, avverata la condizione relativa al mutuo, e non invalidante l'eventuale vessatorietà delle clausole. In cassazione il ricorrente articolò cinque motivi: i primi quattro denunciavano vizi processuali e violazioni di norme sulla prova, sul contraddittorio e sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione alla valutazione della circostanza dell'incontro con la banca e della tempestività delle contestazioni; il quinto denunciava la violazione delle norme sulle clausole vessatorie e sulla nullità del contratto di consumo, sostenendo che le clausole da 1 a 6 del contratto di mediazione, predisposte unilateralmente e gravose per il consumatore, avrebbero imposto la nullità dell'intero contratto. La Corte ha ritenuto fondato il quinto motivo: ha valorizzato la possibile qualità di consumatore del ricorrente, l'applicabilità della disciplina consumeristica ai contratti di mediazione conclusi tra professionista e consumatore, il dovere del giudice di rilevare d'ufficio l'abusività delle clausole e di verificarne anche l'incidenza sull'assetto complessivo del negozio, non potendo limitarsi ad affermare in astratto che la nullità parziale non travolge tutto il contratto senza un esame concreto della funzione delle clausole nel sinallagma. Ha quindi accolto il ricorso, assorbendo gli altri motivi, cassato la sentenza impugnata e rinviato al Tribunale di Catania in diversa composizione anche per le spese.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per cassazione limitatamente al quinto motivo, dichiarando assorbiti i primi quattro. Ha cassato la sentenza del Tribunale di Catania e rinviato allo stesso Tribunale, in diversa composizione, per nuovo esame della questione relativa alla nullità delle clausole del contratto di mediazione e alla loro eventuale incidenza sull'intero negozio, oltre che per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione è stata disposta perché il giudice di merito non aveva esaminato d'ufficio la possibile abusività delle clausole in un contratto con consumatore e non aveva compiuto l'indagine sulla natura essenziale o accessoria delle clausole stesse rispetto al programma negoziale complessivo.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla valutazione delle prove e dei fatti non contestati, ma non decisivo perché assorbito dall'accoglimento del quinto motivo.
Invocato in relazione alla valutazione del materiale probatorio; la doglianza resta assorbita.
Richiamato con riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo.
Richiamato tra le norme sulla provvigione del mediatore; la Corte non decide sul punto per l'assorbimento.
Invocato per il riparto dell'onere della prova quanto all'avveramento della condizione e al diritto alla provvigione; questione assorbita.
Richiamato quanto alla fase processuale davanti al giudice di pace; doglianza assorbita.
art. 101, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per il principio del contraddittorio e il potere-dovere del giudice di provocare il contraddittorio su questioni rilevate d'ufficio.
art. 24 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale del giusto processo e del contraddittorio.
Richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; doglianza assorbita.
Richiamato in tema di nullità del contratto, nel quadro della dedotta nullità delle clausole vessatorie.
Richiamato per la nullità parziale e per la verifica dell'essenzialità della clausola nulla rispetto al contratto nel suo complesso.
Richiamato in relazione alle condizioni generali di contratto e alle clausole predisposte unilateralmente.
Richiamato tra le norme di interpretazione contrattuale invocate dal ricorrente.
Considerato come norma di raccordo che estende ai contratti del consumatore la disciplina civilistica dei contratti in quanto compatibile e più favorevole al consumatore.
art. 33 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206
Le clausole che, malgrado la buona fede, determinano un significativo squilibrio a carico del consumatore sono vessatorie e, se tali, non vincolano il consumatore.
art. 34 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206
Richiamato per il sistema di valutazione delle clausole vessatorie nel Codice del consumo.
art. 35 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206
Richiamato nel quadro della disciplina delle clausole abusive.
art. 36, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206
"le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto"
La nullità delle clausole abusive è una nullità di protezione/parziale: le clausole non vincolano il consumatore, ma il contratto resta valido se può sopravvivere senza di esse.
art. 64 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206
Richiamato dal ricorrente insieme alle altre disposizioni del Codice del consumo.
Direttiva 93/13/CEE, art. 6, par. 1
"le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore"
Costituisce il paradigma europeo della non vincolatività delle clausole abusive per il consumatore e della sopravvivenza del contratto ove possibile.
Massime di principio
- Nei contratti conclusi tra professionista e consumatore, il giudice deve verificare anche d'ufficio la possibile abusività delle clausole, quando disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari, senza attendere necessariamente un'eccezione della parte debole.
- La nullità delle clausole vessatorie nei contratti del consumatore ha natura di nullità di protezione: le clausole abusive sono inefficaci nei confronti del consumatore, ma il contratto può restare valido per il resto se può sussistere senza quelle pattuizioni.
- Nel valutare se la nullità di singole clausole travolga l'intero contratto, il giudice deve compiere un accertamento concreto sulla funzione essenziale o accessoria delle clausole nel sinallagma e sulla perdurante utilità del contratto depurato delle clausole nulle.
- La mera affermazione che la nullità di una clausola non comporta automaticamente la nullità dell'intero contratto non è sufficiente: occorre verificare in concreto se, eliminata la clausola abusiva, permane un assetto di interessi coerente con la causa concreta del negozio.
- Quando una questione di abusività è rilevata d'ufficio, deve essere assicurato il contraddittorio con le parti, ma il potere-dovere di rilievo officioso del giudice non viene meno per il solo fatto che il consumatore non abbia sollevato tempestivamente l'eccezione.
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