Cassazione Penale, Ordinanza n. 32486/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità e la natura meramente reiterativa dei motivi, già adeguatamente esaminati e confutati dalla Corte d'appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno. I motivi di ricorso sono stati ritenuti generici e privi della specificità richiesta dagli artt. 581, lett. d), e 591, lett. c), cod. proc. pen., poiché riproducevano pedissequamente i motivi già dedotti in appello, ai quali la Corte territoriale aveva fornito adeguata e congrua risposta. La Corte di cassazione ha rilevato che tali motivi non contenevano una critica argomentata alla sentenza impugnata e risultavano pertanto meramente ripetitivi, aspecifici e apparenti. Nel merito delle doglianze già esaminate, la Corte territoriale aveva valorizzato plurimi indici della falsità dei prodotti commercializzati, suscettibili di valutazione unitaria in chiave indiziaria e riconoscibili, trattandosi di falsificazione grossolana, anche da parte di un osservatore non professionista. Era stata inoltre ritenuta irrilevante, ai fini della configurabilità della ricettazione, l'intervenuta prescrizione del reato presupposto.
Norme richiamate
specificità dei motivi di impugnazione
I motivi di ricorso devono contenere una critica specifica e argomentata alla decisione impugnata; la mera riproduzione dei motivi d'appello non soddisfa tale requisito quando la sentenza di merito abbia già fornito una risposta adeguata.
inammissibilità dell'impugnazione per mancanza dei requisiti prescritti
La genericità e l'assenza di specificità dei motivi determinano l'inammissibilità del ricorso.
Ai fini della configurabilità della ricettazione, l'intervenuta prescrizione del reato presupposto non è di per sé rilevante.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre i motivi d'appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, quando questa abbia fornito una risposta adeguata alle doglianze.
- La specificità dei motivi di impugnazione richiede una critica argomentata e puntuale alla decisione impugnata; motivi ripetitivi, aspecifici o meramente apparenti non assolvono tale funzione.
- La falsità dei beni commercializzati può essere desunta dalla valutazione unitaria di plurimi indici convergenti, anche quando la falsificazione sia grossolana e riconoscibile da un osservatore non professionista.
- L'intervenuta prescrizione del reato presupposto non esclude, di per sé, la configurabilità del delitto di ricettazione.
Come è indicizzato
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