Cassazione Civile, Ordinanza n. 12224/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società aveva depositato domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall.; il Tribunale l'aveva dichiarata inammissibile per carenza della documentazione richiesta dalla legge. La società aveva quindi proposto reclamo, ma anche la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione e l'aveva condannata alle spese in favore della creditrice costituitasi. In cassazione la società articolava quattro motivi: 1) violazione dell'art. 26 l.fall., sostenendo la reclamabilità del decreto che dichiara inammissibile la domanda di concordato; 2) nullità del decreto per illegittima composizione del collegio, per la partecipazione di un magistrato che era anche giudice di una procedura esecutiva individuale pendente contro la società; 3) violazione degli artt. 161, comma 3, e 162, comma 1, l.fall., assumendo che il primo giudice avesse sconfinato nel merito della fattibilità economica del concordato; 4) dedotta incostituzionalità dell'art. 162 l.fall. nella parte in cui non prevede reclamo contro il decreto di inammissibilità, invocando il diritto di difesa ex art. 24 Cost.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il decreto che dichiara inammissibile la domanda di concordato preventivo è espressamente non reclamabile ai sensi dell'art. 162, comma 2, l.fall., norma speciale che prevale sull'art. 26 l.fall.; ha inoltre osservato che tale decreto difetta di decisorietà e di attitudine al giudicato, con conseguente inammissibilità anche dell'ipotetico ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. Ha escluso che la pretesa incompatibilità di un magistrato potesse essere fatta valere in impugnazione, in mancanza di tempestiva ricusazione, e comunque ha rilevato che la circostanza allegata non integrava un'ipotesi di astensione obbligatoria. Ha poi giudicato inconferente la censura sul sindacato di fattibilità economica, perché nel caso concreto era stata dichiarata inammissibile una domanda di concordato 'in bianco' per mancanza di documenti, senza alcuna valutazione di merito sul piano. Infine, ha ritenuto il quarto motivo privo di autonoma consistenza. La ricorrente è stata condannata alle spese e, per effetto dell'esito, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 161, comma 6, legge fall.
domanda di concordato preventivo con riserva
la domanda in bianco deve essere corredata dalla documentazione richiesta dalla legge; la sua inammissibilità può essere dichiarata per carenza documentale.
art. 162, comma 2, legge fall.
con decreto non soggetto a reclamo
il decreto che dichiara inammissibile la domanda di concordato preventivo non è reclamabile; la previsione speciale prevale sulla disciplina generale del reclamo.
art. 26 legge fall.
è norma generale che non può derogare alla disciplina speciale che esclude il reclamo contro il decreto di inammissibilità della domanda di concordato.
art. 111, comma 7, Cost.
l'eventuale ricorso straordinario non è esperibile contro il decreto di inammissibilità della domanda di concordato, per difetto di decisorietà e di attitudine al giudicato.
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso, ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili o inconferenti.
art. 162, comma 1, legge fall.
richiamato dalla ricorrente sul controllo del tribunale, ma la censura è stata ritenuta estranea al caso concreto.
art. 161, comma 3, legge fall.
richiamato dalla ricorrente sul controllo del tribunale, ma la censura è stata ritenuta estranea al caso concreto.
art. 24 Cost.
la Corte non accoglie la tesi che il diritto di difesa imponga un reclamo contro il decreto di inammissibilità del concordato.
art. 99 legge fall.
richiamato dalla ricorrente con riferimento al reclamo, ma non ritenuto fondante la censura.
indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Il decreto che dichiara inammissibile la domanda di concordato preventivo è espressamente non reclamabile quando la legge speciale lo prevede in modo testuale; la disciplina generale del reclamo non può prevalere sulla norma speciale.
- Un provvedimento di inammissibilità della domanda di concordato 'in bianco' per difetto documentale non costituisce una decisione sul merito della proposta o del piano, sicché non è pertinente dolersi di un sindacato giudiziale sulla fattibilità economica del concordato.
- La deduzione in sede di impugnazione di una presunta incompatibilità del giudice richiede la tempestiva ricusazione; in mancanza, la questione non può essere trasformata in motivo di nullità del provvedimento.
- Affinché sia ipotizzabile un ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., il provvedimento deve avere decisorietà e attitudine al giudicato; tali requisiti mancano nel decreto che dichiara inammissibile la domanda di concordato preventivo.
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