Cassazione Penale, Sentenza n. 20508/2024 del 23/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale che aveva rigettato l'appello avverso la decisione della Corte d'Appello e, in definitiva, l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il reato contestato è una tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso; il ricorrente deduceva assenza di esigenze cautelari concretamente motivate (non sussisterebbero esigenze probatorie, essendosi concluse le indagini preliminari), insufficiente ancoraggio del pericolo di recidiva a elementi concreti (tenuto conto del lungo periodo di carcerazione già scontato e della distanza temporale del fatto, maggio 2021) e mancata valutazione della necessità di assistenza del figlio, gravemente malato e invalido al 100%, che renderebbe imprescindibile la misura domiciliare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo manifestamente infondato e generico. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia adeguatamente confutato la motivazione del Tribunale, che aveva valorizzato, anche oltre la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la gravità del fatto, la personalità dell'indagato (già condannato come promotore e storico componente di una cosca di 'ndrangheta, con reiterazione delle condotte dopo lunga detenzione), il contesto ambientale e la concreta possibilità di appoggio da parte della cosca, elementi idonei a giustificare la custodia in carcere e a escludere l'adeguatezza degli arresti domiciliari con controllo elettronico. Il tribunale ha inoltre rilevato che la necessità di assistenza del figlio non ricadeva nella previsione protettiva dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. (figlio non minorenne). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 275 cod. proc. pen., comma 3
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto applicabile la presunzione relativa prevista per i delitti di tipo mafioso quale elemento rilevante nella valutazione della persistenza delle esigenze cautelari; tale presunzione, unitamente agli elementi fattuali (gravità del fatto, personalità del ricorrente, contesto ambientale), giustifica il mantenimento della custodia in carcere
art. 275 cod. proc. pen., comma 4
art. 275, comma 4 cod. proc. pen.
La corte ha escluso che la necessità di assistenza del figlio potesse rientrare nella tutela speciale prevista dal comma 4, poiché il figlio non è minorenne, e quindi questa circostanza non giustifica la sostituzione della misura cautelare
La precedente condanna del ricorrente per il delitto di associazione di tipo mafioso e il ruolo di promotore/storico componente della cosca sono stati valutati come indicatori della pervicacia criminale e del rischio di reiterazione, aumentando la fondatezza della misura custodiale
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter disposizioni attuative cod. proc. pen.
Riferita agli adempimenti di cancelleria disposti a seguito della decisione; la norma è stata indicata per gli obblighi amministrativi successivi alla sentenza
Massime di principio
- Nei procedimenti per reati di tipo mafioso la presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pesa sulla valutazione delle esigenze cautelari: il giudice può mantenere la custodia in carcere anche se l'indagato invoca misure meno afflittive, quando sussistono elementi concreti di gravità e collegamento alla struttura criminale
- La personalità dell'imputato (precedenti, ruolo nell'organizzazione, reiterazione del comportamento criminoso) e il contesto ambientale organizzato crim inalmente sono fattori decisivi che possono superare le deduzioni difensive relative al decorso del tempo o alla durata della detenzione
- La sola esigenza familiare di assistenza non è automaticamente idonea a giustificare gli arresti domiciliari; va verificato se rientra nelle specifiche previsioni di legge (es. tutela per figli minorenni) e occorre documentazione e valutazione concreta del nesso con il rischio cautelare
- Nei ricorsi in Cassazione contro provvedimenti cautelari è essenziale confrontarsi punto per punto con la motivazione del giudice di merito: deduzioni generiche o non ancorate agli elementi motivazionali non superano l'esame di ammissibilità e possono portare a dichiarazioni di inammissibilità
- L'uso di misure di controllo elettronico può risultare inadeguato quando è concreto il rischio che l'indagato possa avvalersi del supporto della compagine criminale; il giudice deve valutare la reale efficacia di misure alternative rispetto alla custodia in carcere
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