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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21192/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (procedura concorsuale)

La controversia

La procedura di fallimento di una società in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale che, accogliendo l'opposizione allo stato passivo proposta dalla controparte, aveva ammesso al passivo un credito per canoni di affitto d'azienda insoluti maturati durante la fase di esecuzione di un concordato preventivo, riconoscendogli anche la prededuzione ex art. 111 l. fall. Il ricorrente ha dedotto: 1) nullità del decreto per motivazione apparente sulla prededucibilità; 2) violazione/falsa applicazione dell'art. 111, comma 2, l. fall. sui presupposti della prededuzione dei crediti sorti in un precedente concordato; 3) nullità per avere ritenuto prededucibile il credito senza prova, in relazione agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo richiamando il principio per cui i crediti sorti dopo la chiusura del concordato e durante la sua fase esecutiva non beneficiano, nel successivo fallimento, della prededuzione in funzione ex art. 111, comma 2, l. fall.; il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Accolto il ricorso, la Corte ha cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha escluso la prededuzione del credito ammesso al passivo. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    norma che disciplina l'opposizione allo stato passivo, nel cui ambito è stato emesso il decreto impugnato

  • art. 111, comma 2, l. fall.

    la prededuzione non spetta ai crediti sorti dopo la chiusura del concordato e durante la fase di esecuzione, in assenza dei requisiti di tipicità, funzionalità o occasionalità

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta nullità per motivazione apparente, esclusa dalla Corte

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    invocato come parametro del vizio di nullità del decreto o del procedimento

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    invocato per la dedotta violazione/falsa applicazione di legge

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel terzo motivo per la dedotta carenza di prova sul credito prededucibile

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo per la dedotta decisione in assenza di prova

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria in vista della camera di consiglio

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente la decisione nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 181 l. fall.

    indica la chiusura della procedura di concordato, rilevante per escludere la prededuzione dei crediti sorti nella fase esecutiva

Massime di principio

  • In tema di concordato preventivo in continuità, i crediti sorti dopo la chiusura della procedura e durante la fase di esecuzione non sono assistiti dalla prededuzione in un successivo fallimento, perché non rientrano tra i crediti prededucibili "ex lege", "in occasione" o "in funzione" della procedura.
  • La motivazione è apparente solo quando non consenta di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; non è tale una motivazione sintetica ma idonea a esprimere la ragione giuridica della decisione.
  • Quando la questione è solo giuridica e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione e pronunciarsi direttamente nel merito.
  • La prededuzione richiede una verifica rigorosa dei suoi presupposti tipici; la mera derivazione del credito da attività svolte durante l'esecuzione del concordato non basta a fondarla.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAccertamento del passivoImpunugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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