Cassazione Penale, Sentenza n. 30255/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per ricettazione, deducendo: a) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, sostenendo che non fosse provata la consapevolezza della provenienza illecita della merce; b) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. La Suprema Corte rileva che le censure riproponevano doglianze già esaminate e disattese in appello senza confrontarsi con la motivazione di merito, che aveva valorizzato il consistente quantitativo di capi di abbigliamento palesemente contraffatti rinvenuti nell'abitazione e nel furgone dell'imputato, oltre alla mancanza di una spiegazione attendibile sulla provenienza della merce.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi fossero meramente reiterativi di questioni già affrontate in appello e non si misurassero con le argomentazioni logico-giuridiche dei giudici di merito. Quanto all'elemento soggettivo della ricettazione, ha confermato che la consapevolezza della provenienza illecita può essere desunta anche indirettamente dalla modalità della detenzione e dall'omessa o non attendibile giustificazione della provenienza dei beni. Quanto all'art. 131-bis c.p., ha ritenuto congrua la motivazione sul diniego, fondata sulla gravità della condotta, sull'entità del contrasto con la legge e sul bisogno di pena. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
La consapevolezza della provenienza illecita della cosa può essere desunta anche da elementi indiretti, come la detenzione di beni in quantità rilevante e la mancata o non attendibile giustificazione della loro provenienza.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione della gravità dell'offesa e del bisogno di pena; il giudice può limitarsi agli elementi ritenuti rilevanti, senza esaminare analiticamente tutti i parametri di cui all'art. 133, comma 1, c.p.
art. 133, comma 1, c.p.
I criteri di valutazione della tenuità dell'offesa richiamati per l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. vanno considerati in relazione agli elementi concreti ritenuti significativi dal giudice.
art. 616 c.p.p.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel delitto di ricettazione, l'elemento soggettivo può essere provato anche in via indiziaria attraverso le modalità del possesso o della detenzione del bene e l'assenza di una spiegazione credibile sulla sua provenienza.
- La mera deduzione difensiva circa la mancata esposizione al pubblico della merce non è di per sé idonea a escludere la consapevolezza della provenienza illecita quando il quadro probatorio complessivo sia coerente in senso opposto.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudice deve compiere una valutazione sintetica della tenuità dell'offesa e del bisogno di pena, potendo fondare il diniego sugli elementi concreti ritenuti decisivi senza un esame analitico di tutti i parametri astrattamente rilevanti.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre questioni già disattese in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
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