Cassazione Civile, Ordinanza n. 28310/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente rimasto contumace in cassazione, di una cartella di pagamento per IRPEF 1994 e del connesso preavviso di fermo di un autoveicolo di sua proprietà. Il contribuente aveva dedotto la mancata notifica della cartella, quale atto presupposto, chiedendo l’annullamento del preavviso e invocando anche la prescrizione del credito d’imposta. La CTP di Torino aveva respinto il ricorso, mentre la CTR Piemonte aveva accolto l’appello del contribuente ritenendo invalida la notifica perché il plico era stato consegnato a soggetto non identificabile e non risultava barrata sull’avviso di ricevimento la casella relativa alla qualità del consegnatario. La società concessionaria della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., ha denunciato un vizio motivazionale e l’erronea ricostruzione delle modalità di notifica; con il secondo, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., ha dedotto la violazione dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 e dell’art. 148 c.p.c., sostenendo che la notifica era valida perché la relata indicava la consegna a persona che aveva firmato e si era qualificata come addetto al ritiro, con conseguente efficacia interruttiva della prescrizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, ritenendo che non censurasse l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ma si risolvesse in una critica alla lettura degli atti e alla ricostruzione delle modalità di notifica operata dal giudice di merito. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, quando la cartella esattoriale risulti notificata con relata regolare, la qualità del consegnatario si presume iuris tantum dalle attestazioni dell’ufficiale della riscossione; spetta quindi al destinatario, che contesti la validità della notifica, provare il contrario, e in particolare l’inesistenza di qualsiasi rapporto con il consegnatario idoneo a legittimare la consegna. La CTR aveva invece erroneamente posto a carico del notificante un onere preliminare di verifica sulla persona ricevente. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Piemonte in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio deducibile riguarda l’omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non è consentito utilizzare il motivo per contestare la mera lettura degli atti o la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il motivo per violazione di legge è la sede per denunciare l’erronea applicazione delle norme sulla notificazione della cartella e sul regime probatorio relativo alla consegna dell’atto.
La notifica della cartella esattoriale effettuata secondo le forme previste dalla disciplina speciale è idonea a perfezionarsi con la consegna a soggetto indicato nella relata, salvo prova contraria del destinatario.
La relata di notifica compilata secondo il modello previsto consente di individuare la qualità del ricevente e di farne discendere una presunzione iuris tantum di legittimazione alla ricezione dell’atto.
Massime di principio
- In tema di notifica della cartella esattoriale, la dichiarazione dell’ufficiale della riscossione circa l’identità o la qualità del consegnatario fa piena prova fino a querela di falso e, quanto alla sua idoneità soggettiva a ricevere l’atto, opera una presunzione iuris tantum, superabile dal destinatario con prova contraria.
- Quando la relata di notifica attesti la consegna del plico e la firma del ricevente con indicazione della qualità di addetto al ritiro o altra qualità legittimante, la notificazione deve considerarsi perfezionata e idonea a interrompere la prescrizione, salvo dimostrazione dell’inesistenza di qualunque rapporto tra destinatario e consegnatario.
- Il giudice di merito non può addossare al notificante un onere di previa verifica della qualità del ricevente ulteriore rispetto a quello risultante dalla relata, perché l’eventuale contestazione della validità della notifica richiede la prova contraria a carico del destinatario.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5 c.p.c. non può essere usato per sollecitare una diversa lettura degli atti di causa o per contestare l’interpretazione delle risultanze documentali, dovendo invece investire un fatto storico decisivo realmente omesso dal giudice.
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