Sentenza del 05/06/2015 n. 589 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Convenzione Italo-Russa - Attività svolta in Russia da soggetto ivi residente dal 2003, unitamente a moglie e figlio - Avvisi di accertamento emessi in Italia anni 2005, 2006, 2007, 2008 - Illegittimità -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, sostenendo di essere fiscalmente residente in Russia. Dalla documentazione risultava che soggiornava in Russia per oltre 183 giorni all'anno, vi aveva un'abitazione permanente insieme al nucleo familiare e vi aveva trasferito il centro dei propri interessi vitali. È stata inoltre esclusa l'esistenza in Italia di una base fissa e la conseguente imponibilità in Italia dei redditi derivanti dal mandato di agenzia. La controversia è stata valutata alla luce della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Russia e delle norme interne sulla residenza fiscale.
La decisione
Gli avvisi di accertamento italiani sono stati ritenuti privi di efficacia e quindi illegittimi. La residenza fiscale del contribuente è stata riconosciuta in Russia, dove risultava concentrato il suo centro degli interessi personali e familiari. Poiché non è stata individuata una base fissa in Italia e i redditi non risultavano imponibili in Italia secondo la Convenzione, la potestà impositiva è stata attribuita alla Federazione Russa. È stato inoltre rilevato che la Russia non rientrava tra gli Stati considerati paradisi fiscali.
Norme richiamate
Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa contro le doppie imposizioni, stipulata il 9 aprile 1996 e ratificata con legge n. 370 del 9 ottobre 1997
La Convenzione individua i criteri per stabilire la residenza fiscale e ripartisce la potestà impositiva tra Italia e Russia. Nel caso concreto, la residenza effettiva e il centro degli interessi vitali in Russia hanno escluso la tassazione italiana dei redditi contestati.
Articoli 2 e 3 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Le norme interne sulla residenza fiscale devono essere coordinate con la Convenzione internazionale applicabile. La permanenza all'estero per oltre 183 giorni, il trasferimento del nucleo familiare e l'assenza di un collegamento sostanziale con l'Italia hanno sostenuto l'esclusione della residenza fiscale italiana.
Massime di principio
- Per determinare la residenza fiscale non è sufficiente considerare formalità anagrafiche o la sola cittadinanza: assumono rilievo la permanenza abituale, l'abitazione stabile, la presenza della famiglia e il centro complessivo degli interessi vitali.
- Quando è applicabile una convenzione contro le doppie imposizioni, i relativi criteri di collegamento possono prevalere o integrare le regole interne italiane sulla residenza fiscale.
- La permanenza nello Stato estero per oltre 183 giorni costituisce un elemento importante, ma deve essere valutata insieme agli altri indici sostanziali di residenza.
- I redditi derivanti da un'attività svolta per conto di un'impresa o di un soggetto estero possono essere tassati in Italia solo se sussiste un adeguato collegamento territoriale, come una base fissa o una stabile organizzazione, secondo quanto previsto dalla Convenzione applicabile.
- La semplice produzione di reddito da parte di un soggetto che ha rapporti con l'Italia non comporta automaticamente l'imponibilità italiana: occorre verificare la residenza fiscale, il luogo effettivo di svolgimento dell'attività e l'eventuale attribuzione della potestà impositiva prevista dalla convenzione.
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