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Sentenza

Sentenza del 05/06/2015 n. 589 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Convenzione Italo-Russa - Attività svolta in Russia da soggetto ivi residente dal 2003, unitamente a moglie e figlio - Avvisi di accertamento emessi in Italia anni 2005, 2006, 2007, 2008 - Illegittimità -

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, sostenendo di essere fiscalmente residente in Russia. Dalla documentazione risultava che soggiornava in Russia per oltre 183 giorni all'anno, vi aveva un'abitazione permanente insieme al nucleo familiare e vi aveva trasferito il centro dei propri interessi vitali. È stata inoltre esclusa l'esistenza in Italia di una base fissa e la conseguente imponibilità in Italia dei redditi derivanti dal mandato di agenzia. La controversia è stata valutata alla luce della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Russia e delle norme interne sulla residenza fiscale.

La decisione

Gli avvisi di accertamento italiani sono stati ritenuti privi di efficacia e quindi illegittimi. La residenza fiscale del contribuente è stata riconosciuta in Russia, dove risultava concentrato il suo centro degli interessi personali e familiari. Poiché non è stata individuata una base fissa in Italia e i redditi non risultavano imponibili in Italia secondo la Convenzione, la potestà impositiva è stata attribuita alla Federazione Russa. È stato inoltre rilevato che la Russia non rientrava tra gli Stati considerati paradisi fiscali.

Norme richiamate

  • Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa contro le doppie imposizioni, stipulata il 9 aprile 1996 e ratificata con legge n. 370 del 9 ottobre 1997

    La Convenzione individua i criteri per stabilire la residenza fiscale e ripartisce la potestà impositiva tra Italia e Russia. Nel caso concreto, la residenza effettiva e il centro degli interessi vitali in Russia hanno escluso la tassazione italiana dei redditi contestati.

  • Articoli 2 e 3 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Le norme interne sulla residenza fiscale devono essere coordinate con la Convenzione internazionale applicabile. La permanenza all'estero per oltre 183 giorni, il trasferimento del nucleo familiare e l'assenza di un collegamento sostanziale con l'Italia hanno sostenuto l'esclusione della residenza fiscale italiana.

Massime di principio

  • Per determinare la residenza fiscale non è sufficiente considerare formalità anagrafiche o la sola cittadinanza: assumono rilievo la permanenza abituale, l'abitazione stabile, la presenza della famiglia e il centro complessivo degli interessi vitali.
  • Quando è applicabile una convenzione contro le doppie imposizioni, i relativi criteri di collegamento possono prevalere o integrare le regole interne italiane sulla residenza fiscale.
  • La permanenza nello Stato estero per oltre 183 giorni costituisce un elemento importante, ma deve essere valutata insieme agli altri indici sostanziali di residenza.
  • I redditi derivanti da un'attività svolta per conto di un'impresa o di un soggetto estero possono essere tassati in Italia solo se sussiste un adeguato collegamento territoriale, come una base fissa o una stabile organizzazione, secondo quanto previsto dalla Convenzione applicabile.
  • La semplice produzione di reddito da parte di un soggetto che ha rapporti con l'Italia non comporta automaticamente l'imponibilità italiana: occorre verificare la residenza fiscale, il luogo effettivo di svolgimento dell'attività e l'eventuale attribuzione della potestà impositiva prevista dalla convenzione.

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