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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6987/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. Ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino affinché venga ricalcolata la pena detentiva alla luce della declaratoria di incostituzionalità. La decisione è stata adottata il 12/02/2025.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la determinazione della pena, ritenuta illegale perché i giudici di merito avevano fissato la pena detentiva sul minimo edittale di due anni previsto dall'art. 646 cod. pen. nella formulazione precedente alla pronuncia della Corte costituzionale. La Corte costituzionale, con sentenza n. 46 del 22/03/2024, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte della norma che prevedeva la reclusione "da due a cinque anni" anziché "fino a cinque anni", eliminando di fatto il minimo obbligatorio; la Corte d'appello non ha proceduto a nuova determinazione della pena in conformità a tale pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen.

    reclusione "da due a cinque anni" (formulazione precedente alla dichiarazione di incostituzionalità)

    La Corte ha ritenuto che, a seguito della declaratoria di incostituzionalità, non possa più essere mantenuta la determinazione della pena basata sul precedente minimo edittale di 2 anni; occorre rideterminare la pena secondo la nuova portata normativa ("fino a cinque anni").

  • Sentenza Corte costituzionale n. 46 del 22/03/2024

    dichiarazione di illegittimità costituzionale della parte della norma che prevedeva la reclusione "da due a cinque anni"

    Ha eliminato il minimo obbligatorio di 2 anni previsto nella formulazione precedente dell'art. 646, incidendo sul trattamento sanzionatorio e imponendo la necessità di nuova determinazione della pena da parte dei giudici di merito.

  • art. 623, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Fondamento normativo per l'annullamento e il rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio; la Cassazione ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello.

  • Sez. U. n. 33040 del 26/02/2015 (Jazouli)

    Precedente per la possibilità di rilevare d'ufficio l'illegalità della pena derivante da dichiarazione di incostituzionalità, anche in caso di inammissibilità del ricorso, salvo ricorso tardivo.

  • Sez. U. n. 42858 del 29/05/2014 (Gatto)

    Riconosce che la dichiarazione di incostituzionalità di una norma diversa da quella incriminatrice, ma incidente sulla commisurazione della pena, può essere invocata anche in sede esecutiva e influenza il trattamento sanzionatorio.

  • art. 611, commi 1-bis e 1-ter cod. proc. pen.

    Richiamati rispetto alla procedura di trattazione; nel caso non è stata richiesta discussione orale e si è proceduto con trattazione scritta.

Massime di principio

  • Se la Corte costituzionale dichiara incostituzionale la parte sanzionatoria di una norma penale che fissava un minimo obbligatorio, i giudici di merito devono rideterminare la pena alla luce della nuova cornice normativa (ad esempio passando da "da X a Y" a "fino a Y").
  • L'illegalità della pena derivante da una declaratoria di incostituzionalità è rilevabile d'ufficio dalla giurisdizione, e può giustificare l'annullamento con rinvio anche se il ricorso principale risultasse inammissibile, salvo casi di tardività del ricorso.
  • La Cassazione, quando riscontra questa fattispecie, annulla limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia ad altra sezione del giudice di merito per evitare pregiudizio di parte e assicurare una nuova e autonoma valutazione della pena.
  • La declaratoria di incostituzionalità che incide sulla commisurazione della pena può avere effetti anche in sede esecutiva; pertanto va valutata l'eventuale adeguamento della pena già eseguita o in corso di esecuzione.
  • I precedenti di legittimità (Sezioni Unite) supportano la possibilità di intervenire sul trattamento sanzionatorio ex officio e chiariscono limiti e condizioni di invocabilità delle pronunce di incostituzionalità.

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