Cassazione Civile, Ordinanza n. 11536/2025 del 02/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2012. Il ricorso era stato respinto in primo grado e l'appello era stato rigettato dalla commissione tributaria regionale, che aveva ritenuto i motivi di gravame privi di specificità perché sostanzialmente riproduttivi delle difese già disattese. In cassazione il contribuente ha proposto cinque motivi; il centrale, accolto, denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente e la violazione delle norme sul contenuto della sentenza tributaria e sull'onere di specificità dei motivi di appello, sostenendo che il giudice di secondo grado si fosse limitato ad aderire in modo meramente apodittico alla decisione di primo grado senza confrontarsi con le censure formulate. Gli altri motivi restavano subordinati e riguardavano questioni ulteriori dedotte nel giudizio tributario, ma non sono stati esaminati perché assorbiti.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Agenzia delle entrate, ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della commissione tributaria regionale è stata annullata perché la motivazione sul difetto di specificità dell'appello era solo apparente e fondata su una adesione meramente formale alla sentenza di primo grado, senza un effettivo esame delle doglianze.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È utilizzato come parametro del vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato come norma sul contenuto della sentenza tributaria, la cui violazione è dedotta in relazione alla motivazione apparente.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato quale norma che impone la motivazione della sentenza.
Richiamato in tema di struttura e contenuto della motivazione.
Interpretato nel senso che, nel processo tributario, l'onere di specificità dell'appello è soddisfatto anche quando il dissenso investa l'intera decisione o le ragioni di censura siano ricavabili dal complesso dell'atto, senza che sia necessario introdurre nuovi argomenti rispetto a quelli già respinti dal primo giudice.
Indicato come norma sul rito camerale in cassazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'onere di specificità dei motivi di appello ex art. 53 d.lgs. n. 546/1992 non richiede necessariamente la proposizione di argomenti giuridici nuovi rispetto a quelli già respinti, se dal complesso dell'atto è inequivocabile il dissenso rispetto alla decisione di primo grado.
- La mera riproposizione delle difese svolte in primo grado non comporta di per sé l'inammissibilità dell'appello quando l'impugnazione, letta complessivamente, consenta di individuare chiaramente le ragioni di critica alla sentenza.
- È affetta da nullità per motivazione apparente la sentenza del giudice tributario che dichiari l'appello inammissibile per difetto di specificità limitandosi a un richiamo adesivo e generico alla decisione di primo grado, senza spiegare le ragioni concrete del mancato accoglimento dei motivi di gravame.
- Quando è accolto un motivo di ricorso che investe la statuizione processuale preclusiva sul merito, restano assorbite le ulteriori censure che riguardino questioni di merito o profili subordinati della controversia.
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