Cassazione Penale, Ordinanza n. 23484/2026 del 25/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo ha condannato per detenzione di sostanza stupefacente, in relazione a hashish e cocaina. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata riqualificazione della detenzione di hashish come fatto di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. Con il secondo motivo contesta la ritenuta recidiva, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. Con il terzo motivo censura il quantum dell'aumento di pena applicato per la continuazione. Dalla sentenza emerge che il giudice di merito ha escluso la lieve entità per la quantità non trascurabile di hashish, per la non occasionalità della condotta, per la disponibilità di più tipi di droga e di strumenti per pesatura e confezionamento, nonché per la presenza di uno spioncino elettronico per la sorveglianza dell'abitazione; ha inoltre valorizzato precedenti penali e capacità di procacciarsi utilità economiche illecite ai fini della recidiva. Quanto al terzo motivo, la Corte rileva che la doglianza non era stata dedotta in appello e che comunque la motivazione sul trattamento sanzionatorio era logica e congrua.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il terzo motivo non fosse stato devoluto in appello e quindi fosse inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; per il resto, ha valorizzato la motivazione della sentenza impugnata sulla non lieve entità della condotta, sulla recidiva e sulla pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/1990
Norma richiamata per la condanna relativa alla detenzione di hashish, ritenuta non qualificabile come fatto di lieve entità sulla base di quantità, modalità della condotta e strumenti predisposti per lo spaccio.
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
Norma invocata dal ricorrente per ottenere la riqualificazione della detenzione di hashish come ipotesi di lieve entità; la Corte conferma il diniego perché gli indici fattuali escludono la lieve entità.
La doglianza non proposta in appello è inammissibile in cassazione quando non risulta devoluta al giudice di secondo grado.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per affermare il criterio dell'assenza di colpa quale condizione per escludere la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.
Massime di principio
- La qualificazione del fatto di detenzione di stupefacenti come ipotesi di lieve entità richiede una valutazione complessiva di quantità, modalità dell'azione, occasionalità della condotta e indici di attitudine allo spaccio; la presenza di più sostanze, di strumenti di pesatura/confezionamento e di accorgimenti di sorveglianza può escludere la lieve entità.
- La recidiva può essere motivatamente riconosciuta valorizzando precedenti penali e elementi della personalità dell'agente che denotino maggiore pericolosità o abitualità nel delitto.
- In cassazione non possono essere dedotte censure non devolute al giudice di appello, salvo specifica contestazione dell'effettiva devoluzione della questione; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, se non vi è assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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