Cassazione Penale, Sentenza n. 48310/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello che lo aveva condannato come partecipe di un sodalizio mafioso, deducendo principalmente vizi di motivazione: mancata applicazione della cd. motivazione rafforzata dovendo la Corte d'appello fornire una nuova e approfondita struttura argomentativa rispetto all'assoluzione del primo grado; errata valutazione della rinnovata istruttoria dibattimentale e dell'apporto probatorio delle dichiarazioni di testimoni (in particolare Vincenzo Sireci); valutazione illogica e non adeguatamente argomentata delle intercettazioni contestate (che a suo avviso contengono mere supposizioni); stravolgimento dell'impianto accusatorio in fase di riforma (da ruolo direttivo a mero partecipante senza adeguata indicazione dei concreti contributi associativi); e vizi nella dosimetria della pena e nel diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i primi quattro motivi connessi fondati. Richiamando la giurisprudenza sul dovere di motivazione rafforzata quando la sentenza d'appello riforma un'assoluzione in condanna, la Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello sia risultata carente sotto vari profili: non ha superato adeguatamente i dubbi posti dal Tribunale di primo grado circa l'attualità della partecipazione associativa dell'Albanese, ha fatto affermazioni assertive senza precisare il nucleo associativo e la coerenza cronologico-spaziale delle dichiarazioni dei collaboratori, e ha dato un rilievo non decisivo a elementi quali la mancata eliminazione fisica dell'imputato. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio affinché il giudice di merito, nel rispetto dei criteri indicati dalla Cassazione, formuli una nuova motivazione sul punto annullato. Il ricorso è quindi in parte accolto e la condanna d'appello è stata cassata con rinvio per ulteriori determinazioni; il provvedimento viene riformato nella parte annullata dalla Cassazione.
Norme richiamate
La Corte d'appello aveva escluso il ruolo direttivo e l'aggravante di cui al sesto comma, ma aveva comunque ritenuto la partecipazione di Albanese al sodalizio mafioso; la Cassazione non mette in discussione il contenuto della norma, ma richiede che la motivazione chiarisca il concreto apporto associativo in relazione alla fattispecie di cui all'art. 416-bis
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento procedurale ai limiti di impugnazione in Cassazione: il ricorso è stato proposto nei limiti richiesti dalla disposizione, ossia nei termini e nelle forme proprie del gravame
La Corte richiama che, pur non essendo sempre necessario il riscontro alle captazioni ex art. 192 comma 3, le intercettazioni devono comunque essere valutate secondo criteri di logicità e coerentemente con il resto del materiale probatorio
principio della presunzione di innocenza e del dubbio ragionevole
La Cassazione richiama che il canone del dubbio ragionevole, derivante dalla presunzione di innocenza, impone al giudice d'appello una motivazione rafforzata quando si riforma una sentenza assolutoria in senso di condanna, con protocolli logici più stringenti nella valutazione delle prove
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello riforma una sentenza di assoluzione imponendo una condanna, è obbligata a fornire una motivazione rafforzata: analisi stringente del provvedimento impugnato, confronto puntuale con le ragioni dell'assoluzione e spiegazione logico-probatoria delle ragioni che giustificano la diversa decisione
- Le intercettazioni, pur potendo costituire prova autonoma, richiedono una valutazione logica e coerente con le altre fonti probatorie; non è sufficiente ricavare da esse mere supposizioni o deduzioni non supportate da riscontri
- La mancata reazione violenta di un gruppo (es. non eliminare un presunto trasgressore delle regole) non è di per sé decisiva per concludere l'attualità dell'affiliazione; la prudenza operativa può avere molteplici spiegazioni e non sostituisce elementi probatori diretti della partecipazione associativa
- Le affermazioni generiche dei collaboratori devono essere collocate nello specifico contesto cronologico e territoriale e confrontate criticamente con il resto della prova; la generica coincidenza tra voci e conversazioni non basta a dimostrare l'attualità dell'appartenenza
- In caso di cambiamento dell'impostazione accusatoria (es. da ruolo direttivo a semplice partecipazione) il giudice deve indicare con chiarezza il nuovo perimetro fattuale e quali condotte concretamente integrano il contributo all'associazione
- Se il giudice d'appello non adempie all'onere della motivazione rafforzata, la Cassazione può disporre l'annullamento con rinvio affinché venga formulata una nuova e completa articolazione del convincimento
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