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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 667/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: non essendovi nella decisione impugnata elementi che provino l'innocenza evidente dell'imputato e avendo la remissione di querela e la sua accettazione stato ritualmente effettuati, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato. Ha inoltre posto le spese del procedimento a carico del querelato Correzzola Paolo, ai sensi dell'art. 340, comma 4 c.p.p.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Correzzola impugna la sentenza del Tribunale di Padova (21/09/2020) che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 582 c.p. (lesioni) pronunciata dal Giudice di Pace. In sede di cassazione il ricorrente produce e deduce la remissione della querela, documentalmente attestata (verbale di remissione del 04/01/2021 dinanzi alla Polizia Giudiziaria) e la contestuale accettazione da parte del procuratore speciale del querelante, chiedendo l'annullamento per estinzione del reato.

Norme richiamate

  • art. 582 cod.pen.

    indica il reato contestato (lesioni): la condanna di merito era fondata su questo capo di imputazione

  • art. 340, comma 4 cod.proc.pen.

    la norma è applicata per la liquidazione delle spese: quando il reato si estingue per remissione di querela, le spese possono essere poste a carico del querelato, salvo diversa determinazione

  • Giurisprudenza - Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016 (Bestente)

    Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016

    principio secondo cui è ammissibile introdurre in Cassazione la remissione di querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per l'impugnazione

Massime di principio

  • La remissione di querela, se prodotta e ritualmente accettata, estingue il reato perseguibile a querela e può determinare l'annullamento della sentenza anche in Cassazione.
  • È ammissibile introdurre in Cassazione la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata ma entro il termine di impugnazione, purché sia documentata e l'accettazione sia regolare.
  • Se nel fascicolo non emergono elementi di prova che dimostrino l'innocenza evidente dell'imputato, il giudice di legittimità favorirà l'annullamento per estinzione del reato piuttosto che approfondire il merito sostanziale.
  • La remissione deve risultare da atto formale (es. verbale davanti alla Polizia Giudiziaria o altro atto equipollente) e dall'accettazione del querelante o del suo procuratore per produrre effetti estintivi.
  • In caso di estinzione per remissione, le spese processuali possono essere poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4 c.p.p., salvo diversa determinazione del giudice.

Testo integrale

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