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Ordinanza

Ordinanza n. 3931/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del 30.3.2026 (prot. n. 9297), con cui la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Venezia ha negato la proroga del periodo di esposizione delle installazioni pubblicitarie sulla Chiesa di Santa Maria di Nazareth (o degli Scalzi) sita in Venezia, Cannaregio n. 54; - del provvedimento del 16.1.2026 (prot. n. 1339), con cui la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Venezia ha concesso una proroga fino al 17.4.2026 del periodo di esposizione delle installazioni pubblicitarie sulla Chiesa di Santa Maria di Nazareth (o degli Scalzi) sita in Venezia, Cannaregio n. 54; - in via subordinata, delle circolari del Ministero della cultura n. 12 dell'11/03/2022, n. 22 del 05/04/2022 e n. 39 del 3/11/2023, come interpretate nel provvedimento oggetto di impugnativa; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202606364

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di ulteriore proroga del periodo di esposizione di installazioni pubblicitarie sulla Chiesa di Santa Maria di Nazareth, unitamente al precedente provvedimento di proroga fino al 17 aprile 2026 e, in via subordinata, alle circolari ministeriali interpretate dall'Amministrazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del 30 marzo 2026 con cui la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Venezia ha negato un'ulteriore proroga dell'esposizione di installazioni pubblicitarie collocate sulla Chiesa di Santa Maria di Nazareth a Venezia. È stato altresì impugnato il precedente provvedimento del 16 gennaio 2026, che aveva concesso una proroga fino al 17 aprile 2026, nonché, in via subordinata, le circolari del Ministero della cultura nn. 12 del 2022, 22 del 2022 e 39 del 2023, nella parte interpretata come ostativa all'ulteriore proroga. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma dà conto della contestazione della legittimità del limite temporale applicato alle installazioni e della richiesta di sospensione degli atti impugnati. L'Amministrazione ha opposto, tra l'altro, profili di inammissibilità ed eccezioni pregiudiziali, sui quali il giudice ha soprasseduto nella fase cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente, all'esito della sommaria delibazione propria della fase cautelare, un apprezzabile fumus boni iuris. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 49, comma 3, d.lgs. n. 42/2004 era stata originariamente concessa per la durata massima di un anno; tale limite era quindi noto alla parte e non coincideva necessariamente con la durata effettiva dei lavori. L'autorizzazione era stata successivamente ampliata, in applicazione della circolare ministeriale n. 39 del novembre 2023, fino a 36 mesi, con scadenza al 17 ottobre 2025, e poi ulteriormente prorogata per sei mesi, fino al 17 aprile 2026. Secondo il TAR, l'ulteriore proroga richiesta era impedita dalle esigenze di tutela e valorizzazione dei beni culturali perseguite dalle circolari ministeriali, dirette a garantire la pubblica fruibilità e il decoro dei beni anche mediante la predeterminazione uniforme, su tutto il territorio nazionale, di un termine massimo per le installazioni pubblicitarie. È stato ritenuto insussistente anche il periculum in mora, poiché la ricorrente non ha dimostrato efficacemente che gli atti impugnati impedissero di fatto il completamento degli interventi di restauro. Il TAR ha riservato ogni valutazione sui profili di inammissibilità e sulle eccezioni pregiudiziali. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 49, comma 3, d.lgs. n. 42/2004

    L'autorizzazione alle installazioni pubblicitarie su beni culturali può essere assoggettata a un limite temporale; nel caso esaminato, l'autorizzazione originaria era stata espressamente rilasciata per la durata massima di un anno.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con valutazione sommaria del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la domanda di sospensione può essere respinta quando, all'esito della delibazione sommaria, non emergano apprezzabili profili di fumus boni iuris, anche se il giudice riserva al merito l'esame dei profili di inammissibilità e delle eccezioni pregiudiziali.
  • Quando un'autorizzazione per installazioni pubblicitarie su un bene culturale è stata originariamente rilasciata con un limite temporale espresso, il decorso di tale termine e le successive proroghe non attribuiscono, di per sé, un diritto a ulteriori proroghe, soprattutto se l'Amministrazione ha già esteso la durata dell'autorizzazione oltre il limite iniziale.
  • La predeterminazione uniforme di un termine massimo per le installazioni pubblicitarie su beni culturali può essere giustificata dalle esigenze di tutela, valorizzazione, pubblica fruibilità e decoro del bene.
  • Ai fini della tutela cautelare, il periculum in mora non è dimostrato dalla sola scadenza o dal diniego di proroga dell'autorizzazione, se non viene provato che gli atti impugnati impediscano concretamente il completamento degli interventi ai quali l'installazione era funzionale.

Come è indicizzato

MaterieVincolo culturaleTutela cautelare
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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