Cassazione Penale, Sentenza n. 2543/2024 del 19/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di dissequestro di due immobili (via Venanzio Fortunato, Roma, e Cortina d'Ampezzo) e di somme giacenti presso la Banca d'Italia (collegate a ordinanza di assegnazione n. 25759/08). Il ricorrente contestava: mancanza di motivazione sul periculum in mora in caso di sequestro finalizzato a confisca facoltativa; vizi di logica e contraddittorietà sulla ricostruzione del nesso di pertinenzialità tra beni e reati contestati; efficacia della prescrizione dei reati fine; insufficienza del quadro indiziario circa l'associazione per delinquere e il riciclaggio; e che le provviste per gli acquisti sarebbero derivate da attività professionale lecita e non da illeciti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i profili sollevati relativi al periculum in mora non fossero stati dedotti nell'istanza di dissequestro né nei motivi di appello e dunque non potevano essere sollevati per la prima volta in Cassazione. Ha inoltre ricordato i limiti del sindacato di legittimità in materia di cautela reale (art. 325 c.p.p.): la Corte può censurare solo vizi di violazione di legge o vizi radicali della motivazione; non è ammessa una rivalutazione di merito o questioni non devolute al giudice dell'appello cautelare. Il ricorso è stato esteso agli ulteriori motivi aggiunti e dichiarato inammissibile anche in rapporto a essi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare in materia reale; il Tribunale del riesame ha agito quale giudice dell'appello cautelare ex art. 322-bis.
Norma che punisce l'associazione per delinquere; il sequestro è stato disposto anche in relazione a tale reato ritenuto antecedente agli acquisti immobiliari.
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte richiama l'esigenza di motivare il periculum in mora secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, ma osserva che tale motivo non può essere sollevato in Cassazione se non prima davanti al giudice di merito.
Riferito nel testo quale norma collegata alla confisca cui il sequestro è propedeutico; la sentenza prende atto della finalità confiscatoria indicata nei provvedimenti cautelari.
Richiamato per escludere questioni relative alla confisca di valore, poiché i provvedimenti impugnati erano stati adottati come prodromici a confisca diretta.
Sez. Unite, sent. n. 36959/2021 (Ellade)
Stabilisce che il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca deve contenere motivazione anche sul periculum in mora; la Corte di Cassazione ha ribadito tale principio ma ha osservato che il rilievo non era stato tempestivamente prospettato nel procedimento di merito.
Limita il sindacato di legittimità sui provvedimenti di riesame reale ai vizi di violazione di legge o ai vizi della motivazione così gravi da rendere il provvedimento incomprensibile; la Corte ha applicato questo limite per dichiarare inammissibile il ricorso.
Regola l'appello cautelare e i relativi limiti di devoluzione; la Corte ha richiamato il principio per sostenere che il giudice dell'appello non può decidere su questioni non inserite nell'istanza originaria o nei motivi di gravame.
art. 597, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al principio che i motivi di gravame delimitano il potere di cognizione del giudice d'appello; la Cassazione conferma che non si possono introdurre nuovi argomenti non precedentemente dedotti.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Permette che l'inammissibilità del ricorso principale si estenda ai motivi aggiunti; la Corte ha applicato tale norma dichiarando inammissibili anche i motivi aggiunti.
Norma sulle spese e sanzioni in caso di inammissibilità; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In materia di riesame reale e misure reali (sequestro prodromico a confisca) il giudice d'appello è vincolato all'ambito della istanza di revoca e ai motivi indicati nell'appello: non è ammesso introdurre in Cassazione questioni che non siano state previamente dedotte in sede di istanza o appello.
- La giurisprudenza delle Sezioni Unite richiede motivazione sul periculum in mora per i sequestri finalizzati alla confisca, ma tale vizio può essere censurato solo se la questione è stata tempestivamente sollevata nel procedimento di merito; sollevare il tema per la prima volta in Cassazione rende il motivo inammissibile.
- Il sindacato di legittimità sui provvedimenti di riesame reale è limitato: la Corte di Cassazione può intervenire per violazione di legge o per vizi motivazionali radicali, ma non per rivalutazioni di merito o per illogicità/contraddittorietà che richiedano una nuova istruttoria.
- La prescrizione dei reati fine non elimina automaticamente la pertinenzialità dei beni sequestrati quando il sequestro è fondato anche su reati associativi la cui consumazione è anteriore agli acquisti; la relazione temporale e il giudicato cautelare possono impedire la riconsiderazione del nesso causale.
- Chi intende contestare l'assenza di periculum in mora o altri vizi formali/di merito deve farlo tempestivamente nell'istanza di revoca e nei motivi di appello; l'omissione in questa fase preclude la valutazione del vizio in sede di legittimità.
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