Cassazione Penale, Sentenza n. 8246/2022 del 09/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato la condanna per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.). Il ricorrente, tramite difensore, deduceva: 1) vizio di motivazione e violazione di legge perché la Corte non avrebbe adeguatamente considerato una ricostruzione alternativa secondo cui i beni erano stati raccolti da un campo dove erano stati abbandonati (omessa adeguata verifica dovuta, secondo la difesa, all'inerzia della polizia giudiziaria) e perché la condotta sarebbe stata al più di favoreggiamento personale; 2) errata esclusione dell'ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 c.p., rilevando che la Corte avrebbe fondato il diniego su elementi (precedenti penali) non previsti dalla norma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure manifestamente infondate: la motivazione della Corte territoriale e del giudice di primo grado è stata considerata coerente e congrua, con riferimento al riconoscimento della merce da parte del liquidatore della società e alle contraddizioni nelle dichiarazioni degli imputati. La ricostruzione alternativa proposta dalla difesa è valutata come diversa lettura delle prove non sufficiente a travolgere le valutazioni dei magistrati di merito. Quanto all'ipotesi attenuata, la Cassazione ha richiamato l'orientamento secondo cui per valutare l'attenuante rilevano anche gli elementi dell'art. 133 c.p. (fra cui la capacità a delinquere e i precedenti), e ha ritenuto corretta la valorizzazione dei precedenti e del valore del materiale operata dalla Corte d'appello. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che punisce la ricettazione; la Corte ha ritenuto sussistente il reato sulla base della provenienza illecita dei beni, del riconoscimento da parte del liquidatore e delle contraddizioni dichiarative degli imputati.
art. 648, secondo comma, cod. pen.
Riferimento all'ipotesi attenuata della ricettazione; la Corte ha escluso l'attenuante valorizzando, fra gli elementi rilevanti, anche i precedenti e le modalità del fatto.
Norma sulle circostanze e sui criteri per la diminuzione della pena: la Corte di legittimità conferma che ai fini dell'attenuante in ricettazione rilevano tutti gli elementi dell'art. 133, compresa la capacità a delinquere e i precedenti.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Limiti del controllo di legittimità: la Cassazione verifica la correttezza e completezza della motivazione dei giudici di merito, ma non può sostituirsi alla loro valutazione di merito né rivedere i fatti in assenza di vizi espliciti di configurazione logica.
Previsione per l'obbligo di contribuzione in favore della cassa delle ammende per i ricorsi inammissibili o infondati; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000 per responsabilità nel determinare l'inammissibilità.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione esercita un sindacato limitato sulla motivazione dei giudici di merito: non può sostituirsi alla valutazione probatoria se la motivazione è coerente, completa e priva di palesi illogicità.
- Argomentazioni difensive basate su una diversa lettura delle stesse prove (es. ipotesi alternativa di abbandono dei beni) non sono sufficienti a scalfire una valutazione di merito solida, se non accompagnate da elementi probatori nuovi e specifici.
- Nella ricettazione, la valutazione dell'eventuale attenuante di cui al secondo comma dell'art. 648 c.p. non si limita al valore della cosa: devono essere considerati tutti i criteri dell'art. 133 c.p., comprese le condizioni personali del reo (precedenti, capacità a delinquere) e le modalità dell'illecito.
- La mera omissione di indagini da parte della polizia giudiziaria non esclude automaticamente la responsabilità se il giudice di merito ha comunque tratto conclusioni logiche e basate su elementi probatori significativi (es. riconoscimento della merce, contraddizioni dichiarative).
- Il ricorso in Cassazione privo di fondamento o contrario ai limiti della giurisdizione di legittimità può essere dichiarato inammissibile e comportare condanne alle spese e alla cassa delle ammende.
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