Parere n. 123/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Mantour S.r.l. in persona del legale rappresentante Dino Mazzotta, contro Comune di Otranto, per l’annullamento del provvedimento n. prot. 9517 del 25/03/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento del Responsabile del Settore Demanio del Comune di Otranto, prot. n. 9517 del 25 marzo 2025, relativo alla prosecuzione del procedimento per il rilascio di una concessione demaniale turistico-ricreativa.
Esito
La questione giuridica
Mantour S.r.l. ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Otranto ha ribadito l’impossibilità di concedere nuove aree demaniali a fini turistico-ricreativi, richiamando il superamento del limite massimo del 40% di costa assentibile in concessione e ulteriori motivazioni già espresse in una nota del 20 giugno 2007. Il provvedimento ha inoltre fatto riferimento al mancato perfezionamento del procedimento di evidenza pubblica precedentemente avviato ai sensi dell’art. 18 del regolamento di attuazione del Codice della navigazione. La ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’atto, previa sospensione cautelare, deducendo plurimi motivi. Il Consiglio di Stato ha rilevato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ha depositato la relazione ministeriale necessaria per l’esame della domanda cautelare e del merito.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha esaminato né la domanda cautelare né il merito del ricorso, ritenendo indispensabile acquisire la relazione ministeriale istruttoria. Ha disposto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmetta, entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, una relazione istruttoria definitiva e documentata, comprensiva delle eventuali osservazioni della ricorrente. A tal fine, alla ricorrente dovrà essere previamente trasmessa una prima relazione, con assegnazione di un termine non inferiore a 20 giorni per formulare osservazioni. Il parere è stato sospeso e la trattazione rinviata a una successiva adunanza. È stato precisato che, in caso di ingiustificato mancato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo.
Osservazioni
Relazione ministeriale istruttoria
La mancata produzione della relazione ministeriale impedisce, allo stato, l’esame sia della domanda cautelare sia del merito del ricorso. Il Ministero deve predisporre e trasmettere una relazione definitiva, documentata e istruita.
Osservazioni della ricorrente
La prima relazione ministeriale deve essere rimessa alla ricorrente, alla quale deve essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per presentare eventuali osservazioni, da includere nella relazione definitiva.
Termine per l’adempimento istruttorio
La relazione definitiva deve essere trasmessa alla Sezione entro 60 giorni dalla comunicazione del parere.
Mancato adempimento
In caso di ingiustificato mancato adempimento agli incombenti istruttori, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo d’ufficio.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
art. 18 del regolamento di attuazione del Codice della navigazione
La disposizione è richiamata nel provvedimento impugnato in relazione al procedimento di evidenza pubblica precedentemente avviato per il rilascio della concessione demaniale.
Il parere è reso nell’ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; il testo non indica ulteriori specifiche disposizioni applicate per la gestione dell’istruttoria.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, quando manchi la relazione ministeriale istruttoria necessaria, il Consiglio di Stato può sospendere l’emanazione del parere e disporre l’acquisizione di una relazione definitiva e documentata prima di esaminare la domanda cautelare e il merito.
- La relazione ministeriale definitiva deve comprendere anche le eventuali osservazioni del ricorrente; a tal fine, il ricorrente deve ricevere una prima relazione e un termine non inferiore a 20 giorni per presentare le proprie osservazioni.
- L’ingiustificato mancato adempimento degli incombenti istruttori non impedisce necessariamente la decisione: il ricorso può essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo d’ufficio.
Ricorso straordinario relativo a una concessione demaniale turistico-ricreativa
Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da Mantour S.r.l. contro il Comune di Otranto per l’annullamento del provvedimento prot. n. 9517 del 25 marzo 2025, adottato dal Responsabile del Settore Demanio comunale. Il provvedimento aveva respinto, o comunque non accolto, la richiesta di prosecuzione del procedimento per il rilascio di una concessione demaniale a fini turistico-ricreativi.
Provvedimento impugnato e motivi della controversia
Il Comune ha ribadito l’impossibilità di concedere nuove aree demaniali per il superamento del limite massimo del 40% di costa assentibile in concessione. Ha inoltre richiamato le ulteriori motivazioni contenute in una precedente nota del 20 giugno 2007 e il mancato perfezionamento del procedimento di evidenza pubblica a suo tempo avviato ai sensi dell’art. 18 del regolamento di attuazione del Codice della navigazione.
La società ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’atto, previa sospensione cautelare, deducendo plurimi motivi. Il testo del parere non riporta, tuttavia, il contenuto specifico dei singoli motivi di ricorso.
Carenza della relazione ministeriale
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ha depositato la relazione ministeriale prevista nell’ambito del procedimento relativo al ricorso straordinario. La Sezione ha ritenuto che tale omissione impedisse di esaminare sia la domanda cautelare sia il merito del ricorso.
Incombenti istruttori
La Sezione ha disposto che il Ministero trasmetta, entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, una relazione istruttoria definitiva e documentata. La relazione dovrà comprendere anche le eventuali osservazioni della ricorrente.
A questo scopo, il Ministero dovrà dapprima rimettere alla società una prima relazione, assegnandole un termine non inferiore a 20 giorni per formulare osservazioni. Tali osservazioni dovranno essere valutate e incluse nella relazione definitiva trasmessa alla Sezione.
Esito e prosecuzione del procedimento
Il Consiglio di Stato ha sospeso l’emanazione del parere, senza assumere alcuna decisione in rito o nel merito, e ha rinviato la trattazione del ricorso a una successiva adunanza da fissare dal Presidente della Sezione.
È stato inoltre precisato che, qualora gli incombenti istruttori non siano adempiuti ingiustificatamente, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo d’ufficio. Il parere ha quindi natura interlocutoria e non stabilisce né la legittimità del provvedimento comunale né la fondatezza delle censure proposte dalla ricorrente.
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