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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11353/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 10/10/2022 che rigettava l'appello cautelare volto alla revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente ha presentato due motivi: (i) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta illogica valutazione degli elementi "nuovi" dedotti in appello, tra cui risultanze dibattimentali favorevoli all'estraneità, condanne di terzi per estorsione ai danni degli stessi titolari del locale, ordinanza cautelare in altro procedimento che non lo ricomprende e revoca delle misure a carico del fratello Filippo Zuccaro e di Giovanni La Spina; (ii) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla persistenza delle esigenze cautelari, sostenendo che il Tribunale si sarebbe basato sulla presunzione derivante dall'art. 416-bis cod. pen. senza considerare il lungo periodo di "silenzio" dalle ultime condotte.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato in quanto riproponeva questioni già valutate in sede di merito senza dimostrare vizi motivazionali tali da configurare manifesta illogicità o contraddittorietà. Il Tribunale aveva esaminato i fatti sopravvenuti e motivato la decisione richiamando, tra l'altro, la presenza dell'imputato a colloqui riguardanti l'affidamento del servizio di sicurezza, la partecipazione armata a un incontro (indice di intimidazione) e l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza. Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato la corretta applicazione dei principi relativi alla "doppia presunzione" nell'ambito dell'art. 416-bis; ha osservato che tali presunzioni non sono assolute ma che, nel caso di specie, non sono emersi elementi concreti idonei a superarle (assenza di prova di recesso dall'associazione o elementi che giustifichino misure meno afflittive). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha inoltre disposto gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I-ter, disp.att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte richiama la dottrina giurisprudenziale della "doppia presunzione" connessa ai reati associativi: la gravità indiziaria e l'idoneità della misura cautelare possono desumersi in via presuntiva dall'appartenenza a un'associazione mafiosa. Tuttavia tale presunzione non è assoluta e può essere superata con elementi concreti (es. prova di recesso o di cambiamento di posizione), ma nel caso di specie tali elementi non sono stati forniti e le presunzioni sono state ritenute ancora sussistenti.

  • art. 94, comma I-ter, disp.att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria; la Corte ordina gli adempimenti formali previsti dalla disposizione a seguito della sentenza di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di impugnazione cautelare contro misure custodiali il giudice valuta la rilevanza e l'efficacia degli elementi "nuovi" in una prospettiva di verifica della persistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari; non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni difensive senza indicare vizi di motivazione evidenti.
  • La mera intervenuta condanna di terzi o la mancata iscrizione del ricorrente in ordini cautelari di altri procedimenti non determinano automaticamente la revoca della custodia cautelare: il giudice valuta la specificità del ruolo e delle condotte del singolo indagato rispetto al contesto probatorio complessivo.
  • Nei reati associativi (art. 416-bis) opera una presunzione rafforzata che può giustificare misure più afflittive; tali presunzioni possono essere superate solo con elementi concreti e specifici (es. prova di recesso, inattività prolungata non spiegata, collaborazione, elementi processuali nuovi in grado di incidere sui gravi indizi).
  • La diversità di trattamento cautelare tra soggetti dello stesso gruppo può essere giustificata dalla diversa gravità delle contestazioni e dal ruolo rivestito (posizione apicale o contestazione di più reati giustificano maggiore cautela).
  • In Cassazione non è consentito ottenere una riconsiderazione sul merito della valutazione probatoria fatta dal giudice di merito, salvo che non emergano vizi formali o di motivazione tali da configurare manifesta illogicità, contraddittorietà o violazione di legge.

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