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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33967/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per mancanza di motivazione e errata applicazione delle norme relative alle pene accessorie (art. 12 D.Lgs. n.74/2000) e degli artt. 77 e 133 cod. pen.: la Corte d'appello, avendo assolto l'imputato dal reato più grave (art. 5 D.Lgs. 74/2000), non ha rideterminato né motivato la permanenza della durata delle pene accessorie fissate in primo grado, che erano state determinate in relazione a entrambe le condanne precedenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie previste dall'art. 12, lett. a), b) e c) del D.Lgs. n. 74/2000, perché la Corte d'appello non le ha rideterminate dopo l'assoluzione dal reato più grave. Utilizzando il potere di cui all'art. 620, lett. 1, c.p.p., la Cassazione ha rideterminato le pene accessorie nel minimo di legge: interdizione temporanea dagli uffici direttivi per 6 mesi (lett. a) e un anno per le misure di cui alle lett. b) e c) (incapacità di contrattare con la PA e interdizione dalle funzioni di rappresentanza/assistenza in materia tributaria). La condanna principale per il reato ex art. 10-bis D.Lgs. 74/2000 è stata confermata (6 mesi di reclusione).

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12

    Prevede le pene accessorie applicabili per i delitti tributari; nella vicenda le pene accessorie erano state applicate in relazione a entrambe le condanne di primo grado e pertanto dovevano essere rideterminate quando una delle condanne è stata annullata in appello.

  • cod. pen., art. 77

    Se concorrono pene accessorie della stessa specie, queste si applicano per intero

    Norma sul cumulo delle pene accessorie in caso di concorso di reati; la Corte chiarisce che l'art. 77 si applica al cumulo materiale e che la determinazione concreta della durata delle accessorie deve comunque rispettare i principi di individualizzazione sanciti dall'art. 133 c.p. e dall'elaborazione giurisprudenziale (soprattutto dopo Suraci).

  • cod. pen., art. 133

    Fissa i criteri di individualizzazione della pena (elementi da valutare per determinare la durata della pena e delle pene accessorie quando la legge non fissa una misura concreta); secondo le Sezioni Unite (Suraci) le pene accessorie la cui durata è indicata per range devono essere determinate concretamente con i criteri di questo articolo.

  • cod. pen., art. 37

    Stabiliva il principio dell'uniformità temporale tra pena principale e pena accessoria; principio che, benché utilizzato in passato per uniformare la durata, è stato superato dalle Sezioni Unite rispetto alle ipotesi in cui la legge prevede limiti (minimo/massimo) per le pene accessorie.

  • cod. pen., art. 81

    Disciplina gli effetti del concorso di reati (concorso formale e continuazione) sul trattamento sanzionatorio; la Corte ha richiamato l'art. 81 come criterio mitigatore da applicare anche nella determinazione delle pene accessorie omogenee nei casi di reato continuato/concorsi simili.

  • cod. pen., art. 79

    Fissa i limiti degli aumenti delle pene accessorie; richiamato nel quadro delle regole sui limiti applicabili alle accessorie in caso di concorso di reati.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 222 del 2018

    Ha dichiarato l'incostituzionalità di una previsione che imponeva una durata fissa e automatica di pene accessorie, in quanto lesiva dei principi di proporzionalità e di individualizzazione della sanzione; principio ripreso dalle Sezioni Unite e utilizzato per rivedere il criterio di determinazione delle pene accessorie.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 28910 del 28/02/2019 (Suraci)

    Principio di diritto fondamentale: la durata delle pene accessorie che la legge indica con limiti (minimo e massimo o uno soltanto) deve essere determinata concretamente dal giudice sulla base dei criteri di cui all'art. 133 c.p., e non rapportata automaticamente alla durata della pena principale ex art. 37 c.p.; ha superato la precedente prassi che uniformava meccanicamente durata accessoria e pena principale.

  • cod. proc. pen., art. 620, lett. 1

    Consente alla Corte di cassazione, in presenza dei presupposti indicati dalla norma e dei fatti chiaramente desumibili dalle sentenze di merito, di provvedere essa stessa alla rideterminazione delle pene accessorie senza rinvio (annullamento con decisione di merito).

  • D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5

    Fattispecie relativa al reato per cui l'imputato è stato assolto in appello; l'assoluzione ha inciso sulla determinazione delle pene accessorie precedentemente fissate in relazione a più reati.

  • D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-bis

    Fattispecie per cui l'imputato è stato definitivamente condannato in appello (confermata dalla Cassazione): la pena principale per questo reato è stata rideterminata in 6 mesi di reclusione.

Massime di principio

  • Se in appello viene pronunciata assoluzione rispetto a uno dei reati per cui in primo grado era stata fissata la durata delle pene accessorie, il giudice d'appello deve rideterminare le pene accessorie o motivare la decisione di mantenerle nella stessa misura; la mancata rideterminazione è vizio che la Cassazione può correggere.
  • Dopo la sentenza delle Sezioni Unite (Suraci), quando la legge fissa per le pene accessorie un intervallo temporale (min/max o solo uno dei limiti), la durata va individuata concretamente con i criteri dell'art. 133 c.p. e non collegata automaticamente alla durata della pena principale (art. 37 c.p.).
  • È necessario distinguere tra concorso materiale (art. 77 c.p.) e reato continuato/concorso formale (art. 81 c.p.): il criterio applicabile alla determinazione delle pene accessorie cambia a seconda della figura di concorso e delle norme richiamate, tenendo conto dell'obbligo di personalizzazione della pena.
  • Quando la determinazione delle pene accessorie in primo grado risulta riferita in modo combinato a più condanne e i fatti di merito consentono una rideterminazione senza necessità di istruttoria ulteriore, la Cassazione può annullare e rideterminare le pene accessorie ai sensi dell'art. 620 c.p.p., senza rinviare.
  • In casi simili è opportuno che il difensore impugni espressamente anche la determinazione delle pene accessorie in sede di appello e, se necessario, in cassazione, richiedendo la loro rideterminazione alla luce dell'assoluzione o della diversa valutazione delle condanne residue.

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