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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18759/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto il riesame dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'imputato per i reati di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e coltivazione di marijuana (artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990). Si deduceva violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto associativo: in particolare si denunciava un travisamento probatorio per l'attribuzione ad Paolillo di una frase intercettata relativa al THC (sostenendo che quella affermazione era stata attribuita in altro punto a diverso indagato) e si contestava che l'indagato si fosse limitato a mera manodopera nella piantagione senza contatti con i vertici e senza contributo stabile ed essenziale al sodalizio.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e per genericità della doglianza. La Corte ritiene che il ricorso non abbia confrontato criticamente la ricca pletora di risultanze investigative richiamate nell'ordinanza impugnata, che indicano prestazione costante dell'opera di Paolillo nella piantagione, particolare competenza tecnica di settore (quindi apporto essenziale alla redditività dell'attività illecita) e frequenti interazioni con i maggiorenti della consorteria. Per l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Disposte le comunicazioni/adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74

    Norme sostanziali in materia di stupefacenti: art.73 (illecito penale connesso al traffico di sostanze stupefacenti) e art.74 (partecipazione ad associazione finalizzata al traffico). Nel caso sono i titoli di accusa relativi alle condotte contestate.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per sanzionare la presentazione del ricorso ritenuto privo di pregio.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione sulle comunicazioni/adempimenti che la cancelleria deve eseguire dopo la decisione; richiamata per l'esecuzione formale della sentenza.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Giurisprudenza costituzionale citata in relazione al requisito della colpa del proponente nella determinazione della causa d'inammissibilità; qui la Corte ha ritenuto sussistente la colpa e ha autorizzato la sanzione.

Massime di principio

  • Per impugnare con successo un provvedimento cautelare occorre un confronto motivato e specifico con l'insieme delle risultanze investigative: non è sufficiente sottolineare un singolo errore o un presunto refuso se il quadro probatorio complessivo resta solido.
  • La contestazione di una errata attribuzione di contenuti intercettati richiede prova puntuale (es. trascrizioni, riferimento preciso a atti e pagine, contestualizzazione) e dimostrazione che l'errore abbia inciso in modo decisivo sulla valutazione della gravità indiziaria.
  • La qualificazione di 'mera manodopera' per escludere la partecipazione ad associazione richiede di provare l'assenza di stabili rapporti organizzativi, di contributi essenziali o di competenze tecniche rilevanti; la ripetizione, la competenza tecnica e i contatti frequenti con i vertici possono costituire indici di partecipazione associativa.
  • Ricorsi generici, non specifici o manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare sanzioni economiche ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto il difensore deve valutare la concretezza della prospettazione prima di proporre impugnazioni di questo tipo.
  • Nel contestare la gravità indiziaria è strategico mettere in luce lacune sistematiche nelle indagini (contraddizioni, assenza di riscontri oggettivi, aporie sui ruoli) e non limitarsi a singoli rilievi formali.
  • Le conseguenze procedurali (es. adempimenti di cancelleria) e le sanzioni previste vanno tenute presenti quando si valuta l'opportunità e il contenuto di un ricorso.

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