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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05480/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo formulato in modo generico e privo dei requisiti di specificità richiesti per il ricorso per cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado all'esito di giudizio abbreviato per il delitto di cui agli artt. 110 e 624-bis c.p. Il ricorso era articolato in un solo motivo, qualificato come violazione di legge, ma secondo la Corte conteneva deduzioni del tutto generiche e non supportate da un'adeguata esposizione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto richiesti a pena di inammissibilità dall'art. 581 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale disposizione sul concorso di persone nel reato, insieme all'incriminazione principale contestata

  • art. 624-bis c.p.

    indicato come norma incriminatrice del furto in abitazione o con strappo, oggetto della condanna confermata

  • art. 581 c.p.p.

    richiamato per affermare che il ricorso deve contenere specifiche ragioni di diritto e dati di fatto; la loro assenza determina l'inammissibilità

  • art. 616 c.p.p.

    implicito riferimento nella condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur formalmente deducendo una violazione di legge, si risolva in affermazioni generiche e non sviluppi in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a sostegno della censura.
  • Il requisito di specificità del ricorso impone che la doglianza consenta di comprendere con chiarezza il vizio denunciato e la sua incidenza sulla decisione impugnata; in difetto, il controllo di legittimità non può essere validamente attivato.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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