Cassazione Civile, Ordinanza n. 00072/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il giudice delegato non aveva ammesso al passivo il credito di euro 130.026,88 vantato da un comune a titolo di rimborso dei costi sostenuti per servizi previsti dal contratto stipulato con la società poi fallita, mandataria di un A.T.I. Il tribunale aveva respinto l'opposizione allo stato passivo ritenendo non provata l'esistenza e l'ammontare del credito: i documenti prodotti erano considerati atti unilaterali di parte privi di efficacia probatoria, i PEF 2013-2015 e le delibere comunali di approvazione erano ritenuti meri atti programmatori e non prova di spese effettive, e la lacuna non poteva essere colmata con il libro mastro, con ordinativi di incasso riferiti ad annualità diverse o con documentazione depositata tardivamente oltre le preclusioni dell'art. 99 l. fall. Il comune ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del tribunale con cinque motivi di doglianza, mentre il fallimento ha resistito con controricorso. La Corte, però, non è entrata nel merito dei motivi perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: il ricorrente aveva dichiarato che il decreto era stato comunicato dalla cancelleria, ma non aveva depositato la copia della comunicazione con i relativi messaggi di spedizione e ricezione, come richiesto dall'art. 369 c.p.c.; la successiva produzione era comunque tardiva e la circostanza che il controricorrente non avesse contestato non sanava il vizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso del comune e lo ha condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della procedura fallimentare, liquidate in euro 7.200, oltre accessori e contributo spese generali; ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. La declaratoria di improcedibilità è stata fondata sulla mancata produzione, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., della comunicazione del decreto impugnato effettuata dalla cancelleria, che il ricorrente aveva espressamente indicato come avvenuta. La Corte ha ribadito che tale omissione è rilevabile d'ufficio e non è sanata dalla mancata contestazione della controparte, trattandosi di requisito processuale posto a presidio della procedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
richiamato dal tribunale come fonte delle preclusioni istruttorie nell'opposizione allo stato passivo; la documentazione prodotta tardivamente non poteva valere a colmare le lacune probatorie.
la parte che dichiara in ricorso che il provvedimento impugnato è stato comunicato dalla cancelleria deve depositarne copia, con i relativi messaggi di spedizione e ricezione; la mancanza di tale deposito comporta improcedibilità.
non è utilizzabile per rimediare tardivamente alla mancata produzione della comunicazione della cancelleria, una volta decorso il termine per il deposito del ricorso.
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
richiamato per il deposito delle memorie delle parti in camera di consiglio.
art. 6, § 1, CEDU
non è violato dal rilievo d'ufficio di una questione di rito attinente ai requisiti di procedibilità, quando la parte avrebbe dovuto prefigurarsela con minima diligenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
presuppone, in caso di improcedibilità del ricorso, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il testo applicato dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Se il ricorrente in cassazione dichiara che la decisione impugnata è stata comunicata dalla cancelleria, deve depositare entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c. la copia del provvedimento con la relativa comunicazione; in mancanza, il ricorso è improcedibile.
- L'omissione del deposito della comunicazione di cancelleria non è sanata né dalla successiva produzione tardiva né dalla mancata contestazione del controricorrente, perché si tratta di un requisito processuale rilevabile d'ufficio.
- Le questioni di rito relative alla procedibilità dell'impugnazione possono essere rilevate d'ufficio senza previa instaurazione del contraddittorio, quando la parte, con ordinaria diligenza, avrebbe potuto prevederle.
- Nei giudizi di opposizione allo stato passivo, il credito deve essere provato con documentazione idonea e tempestivamente prodotta; atti unilaterali di parte, documenti programmatici o evidenze indirette non bastano se non dimostrano in modo certo esistenza e ammontare del credito.
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