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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24031/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da una fornitura internazionale di calzature. Una società italiana aveva ottenuto dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo per il pagamento del prezzo nei confronti di una società spagnola. In sede di opposizione, la società ingiunta ha dedotto il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sostenendo che, in base alla disciplina europea sulla competenza giurisdizionale nelle obbligazioni contrattuali e alla Convenzione di Vienna, il foro competente fosse quello del luogo di consegna della merce, da individuarsi in Spagna, non essendo stata pattuita una clausola "ex works". La società italiana ha resistito affermando che si trattasse di un credito di pagamento certo, liquido ed esigibile e che la consegna fosse avvenuta presso la propria sede in Italia. La ricorrente ha quindi chiesto il regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., censurando la decisione del Tribunale che aveva ritenuto sussistente la giurisdizione italiana.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di giurisdizione e ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Ha ritenuto che, in una compravendita internazionale di beni mobili, l'obbligazione rilevante ai fini dell'art. 7, n. 1, lett. b), del Regolamento UE n. 1215/2012 è quella di consegna della merce e che il luogo di esecuzione coincide con il luogo di consegna finale, identificato nella sede della società acquirente spagnola. Ha escluso che potesse rilevare il luogo di pagamento del prezzo o una clausola "ex works", non risultante dal testo contrattuale. Conseguentemente, ha condannato la società italiana resistente alle spese del regolamento.

Norme richiamate

  • art. 41 c.p.c.

    Consente il regolamento preventivo di giurisdizione anche in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; l'emanazione del monitorio e dell'ordinanza di provvisoria esecuzione non preclude l'istanza perché non contengono una decisione definitiva sulla giurisdizione.

  • art. 645 c.p.c.

    È richiamato quale base processuale dell'opposizione a decreto ingiuntivo, nel cui ambito è stata sollevata l'eccezione di difetto di giurisdizione.

  • art. 648 c.p.c.

    L'ordinanza che concede la provvisoria esecuzione del decreto non ha carattere definitivo o decisorio e non forma giudicato sulla giurisdizione.

  • art. 7 Regolamento UE n. 1215/2012

    "Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro"

    Nelle controversie contrattuali la giurisdizione spetta al giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio; nella vendita di beni, tale luogo coincide con quello in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto.

  • art. 7, n. 1, lett. b), Regolamento UE n. 1215/2012

    Per la compravendita di beni, il luogo di esecuzione dell'obbligazione è il luogo della consegna dei beni, che prevale sul luogo di pagamento del prezzo ai fini della giurisdizione.

  • art. 2 Regolamento CE n. 44/2001

    È richiamato dalla ricorrente come disciplina applicabile, ma la Corte valorizza la sostanziale continuità con il Regolamento n. 1215/2012.

  • art. 5 Regolamento CE n. 44/2001

    Secondo la giurisprudenza richiamata, l'obbligazione dedotta in giudizio va identificata con quella caratterizzante il contratto e, nelle vendite internazionali, con la consegna del bene al luogo di recapito finale.

  • art. 1362 c.c.

    È invocato nel ricorso per la corretta interpretazione del contratto, ai fini dell'accertamento dell'eventuale clausola di consegna 'ex works'.

  • art. 25 Cost.

    È richiamato come parametro sul giudice naturale precostituito per legge in relazione alla corretta individuazione del foro giurisdizionale.

  • artt. 31 e 57 Convenzione di Vienna del 1980

    La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui tali norme regolano i rapporti sostanziali tra le parti, ma non la giurisdizione; non prevalgono sulla disciplina europea di competenza giurisdizionale.

Massime di principio

  • Nel regolamento di giurisdizione è ammissibile far valere il difetto di giurisdizione anche dopo l'emissione del decreto ingiuntivo e dell'ordinanza di provvisoria esecuzione, poiché tali provvedimenti non decidono in via definitiva sulla giurisdizione.
  • Nelle vendite internazionali di beni mobili, ai fini dell'art. 7, n. 1, lett. b), del Regolamento UE n. 1215/2012, l'obbligazione rilevante è quella di consegna e il foro competente coincide con il luogo di consegna finale della merce, ossia il luogo in cui il bene entra nella disponibilità materiale dell'acquirente.
  • Per le controversie di pagamento del prezzo derivanti da compravendita internazionale, la giurisdizione segue il luogo di consegna della merce e non il luogo di pagamento del corrispettivo.
  • Una clausola contrattuale di tipo 'ex works' può incidere sulla determinazione del luogo di esecuzione e quindi sulla giurisdizione, ma deve risultare provata dal testo contrattuale; in difetto, non può essere presunta.
  • La disciplina europea sulla competenza giurisdizionale prevale, nella materia considerata, sulle disposizioni della Convenzione di Vienna, che regolano il rapporto sostanziale ma non il riparto di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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