Cassazione Penale, Sentenza n. 34899/2023 del 11/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere adottata ai sensi dell'art. 309 c.p.p., contestando: 1) la mancanza di gravi indizi circa la sua partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990), sostenendo che le intercettazioni dimostrerebbero solo rapporti di parentela o frequentazione e che vi sarebbe confusione di persona con un omonimo; 2) l'insufficienza delle prove in ordine ai singoli delitti-scopo (art. 73 d.P.R. 309/1990), rilevando l'assenza di sequestri diretti di stupefacente, la modicità di alcune cessioni (es. 1,3 g) e l'assenza di riscontri per alcune conversazioni; 3) la mancata sussistenza delle esigenze cautelari, dato che i fatti sono per lo più riferibili al 2019 e l'arresto del capo (Antonio Galiano) avrebbe interrotto l'organizzazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione di fatto delle intercettazioni e delle inferenze del giudice di merito, salvo manifesta illogicità, che non è dimostrata. Il Tribunale del Riesame aveva correttamente identificato il ricorrente mediante riferimenti intercettati al rapporto di parentela e al soprannome (es. "cuggi", "il ninno") e aveva motivato, con indicazione puntuale delle conversazioni e dei sequestri (es. 1,3 g di cocaina in disponibilità di un acquirente), i gravi indizi sia in ordine ai reati scopo sia alla partecipazione all'associazione. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha richiamato la "doppia" presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura massima prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., non superata dal ricorrente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Disciplina l'adozione dell'ordinanza di custodia cautelare; qui richiamato come titolo dell'ordinanza confermata dal Tribunale del Riesame
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74
Contestazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; il provvedimento cautelare è stato adottato anche in relazione a questo reato
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73
Delitti-scopo (singole cessioni/traffici): sono stati contestati vari capi di imputazione in relazione a cessioni verificate o intercettate
Fondamento della nozione di "gravi indizi di colpevolezza" la cui insussistenza in cassazione è sindacabile solo per violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Prevede la presunzione relativa della sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere per i reati di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90; la Corte ha ritenuto non superata tale presunzione
Norma che consente l'imposizione dell'obolo alla Cassa delle Ammende in caso di determinazione di inammissibilità con colpa; applicata per il pagamento di euro 3.000,00
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento procedurale per gli adempimenti di cancelleria successivi alla sentenza; attuato per gestione del fascicolo
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione ai criteri per la condanna alla Cassa delle Ammende e alla valutazione della colpa procedurale del ricorrente
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione sulle misure cautelari è limitato: non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle intercettazioni e degli elementi di fatto, salvo manifesta illogicità o violazione di norme
- Le intercettazioni, anche se criptiche o informali, costituiscono prova valutabile dal giudice di merito e la loro interpretazione è rimessa alla sua valutazione ermeneutica, sindacabile in sede di legittimità solo per manifesta illogicità
- Per i reati connessi all'art. 74 d.P.R. 309/90 opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere ai sensi dell'art. 275, comma 3 c.p.p.; spetta all'indagato fornire elementi idonei a superarla (ad es. prova della rescissione dei legami con l'organizzazione)
- La durata temporale limitata dell'osservazione delle condotte non esclude, di per sé, la ricostruzione di un vincolo associativo stabile se gli elementi raccolti mostrano un sistema collaudato e ruoli assegnati
- Il riferimento a soprannomi, rapporti familiari e ripetute conversazioni intercettate può legittimare l'identificazione dell'indagato e la deduzione del suo ruolo operativo nell'organizzazione
- La presenza di sequestri collegati (anche se riferiti alla disponibilità dell'acquirente) e le cessioni riconducibili al soggetto rafforzano la valutazione dei gravi indizi in ordine ai delitti-scopo
- Ricorsi che si limitino a riformulare le stesse censure già decise dal riesame, senza contestare specificamente la motivazione dell'ordinanza impugnata, rischiano l'inammissibilità e l'imposizione di sanzioni economiche
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