Cassazione Penale, Sentenza n. 14484/2025 del 14/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduce violazione di legge e carenza di motivazione perché la Corte d'appello ha confermato la condanna del ricorrente al pagamento di una provvisionale e alla rifusione delle spese in favore della Re.Se.T. s.c.p.a., nonostante quest'ultima non si fosse mai costituita parte civile nei confronti di Falzone e nonostante le contestazioni fossero riferibili a distinti reati commessi in relazione a diverse vittime (Falzone come dipendente del Comune di Palermo; Amarù come dipendente della Re.Se.T.), sicché non sussisteva responsabilità solidale per il medesimo obbligo risarcitorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna di Falzone Dario alle statuizioni civili (provvisionale e spese) rese in favore di Re.Se.T. s.c.p.a. La Corte ha ritenuto che, trattandosi di imputazioni distinte e di vittime diverse, non poteva essere disposta solidarietà tra gli imputati per il pagamento della provvisionale né per le spese, in assenza di responsabilità solidale o di convergenza delle difese.
Norme richiamate
art. 55‑quinques d.lgs. n. 165/2001
art. 55 quinques d.lgs. n. 165/01
Norma indicata nel capo di imputazione per il contesto del reato amministrativo-professionale; la sentenza distingue la qualità soggettiva degli imputati in relazione all'ente offeso.
art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen.
art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen.
Norma penale relativa alla truffa aggravata; impiegata per definire l'illecito contestato ma la decisione di cassazione riguarda gli effetti civili connessi alla condanna penale.
Norma procedurale richiamata per spiegare la modalità di trattazione del ricorso (trattazione ai sensi dell'art. 611 c.p.p.).
Giurisprudenza - Sez. 4, n. 25532 del 16/01/2019 (Abbona)
Sez. 4, n. 25532 del 16/01/2019, Abbona, Rv. 276339 - 03
Principio di diritto secondo il quale la condanna in solido di più imputati al pagamento delle spese in favore della parte civile presuppone responsabilità solidale in ordine all'obbligazione dedotta o una comunanza di interessi eventualmente desumibile da convergenti atteggiamenti difensivi.
Massime di principio
- La mera partecipazione di più imputati allo stesso processo non giustifica automaticamente la pronuncia di responsabilità solidale: occorre che gli imputati siano responsabili per il medesimo obbligo civile (stesso fatto lesivo o concorso di persone nello stesso reato).
- Se le imputazioni riguardano condotte indipendenti e vittime diverse (distinti capi di imputazione), la solidarietà passiva per la provvisionale e per le spese non può essere disposta in assenza di prova di una responsabilità comune.
- La costituzione di parte civile vale soltanto nei confronti dei singoli imputati per i quali è stata effettuata: una parte civile costituita solo contro un coimputato non legittima automaticamente un'azione risarcitoria anche contro gli altri imputati, salvo che sia dimostrata solidarietà giuridica.
- La condanna in solido alle spese di lite richiede, oltre alla responsabilità solidale sull'obbligazione principale, la possibilità di desumere una convergenza difensiva o un interesse comune; in mancanza, la condanna delle spese deve essere distinta e commisurata alla responsabilità individuale.
- In situazioni simili, il rimedio corretto è il gravame (impugnazione) motivato sulla violazione del principio di individualizzazione della responsabilità civile con richiesta di eliminazione della solidarietà impropria o di pronuncia sulla quota parte effettivamente dovuta.
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