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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39384/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari subiti dal 04/06/2014 al 25/09/2017. Il ricorrente censura l'erronea applicazione dell'art. 314 c.p.p. con particolare riferimento al concetto di colpa grave e contesta la motivazione che aveva ritenuto ricorrente la colpa grave, sostenendo che le cosiddette frequentazioni ambigue non potevano costituire motivo ostativo, che gli elementi a carico erano gli stessi poi vagliati nel giudizio di merito che ha portato all'assoluzione e che la misura cautelare era stata adottata per reati a consumazione istantanea.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancato confronto puntuale con l'ampia motivazione della Corte territoriale. Ha rilevato che il ricorso non allega l'assenza delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari di cui agli artt. 273 e 280 c.p.p., per cui l'ipotesi è stata trattata come ingiustizia sostanziale e l'assoluzione non è di per sé efficace a escludere la colpa grave. La Corte ha confermato che le frequentazioni ambigue e comportamenti di connivenza passiva possono integrare la colpa grave anche per reati istantanei e ha richiamato fatti specifici valutati dalla Corte d'appello (es. accompagnamento della moglie di un indagato per recupero di denaro e ritiro di un assegno) come elementi di grave negligenza. Esito: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; niente liquidazione delle spese del Ministero resistente.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma sulla riparazione per ingiusta detenzione; la Corte interpreta che la colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo possa derivare anche da atteggiamenti di connivenza passiva quando questi rivelino grave negligenza, tolleranza del reato o rafforzino la volontà criminosa altrui.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    art. 581, comma 1, lett. a) e d) cod. proc. pen.

    Regole di impugnazione in cassazione: il ricorso deve prendere in esame i capi della decisione e illustrare ragioni di diritto e fatti. Il mancato confronto con la motivazione impugnata determina l'inammissibilità.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Disciplina delle condizioni per l'applicazione delle misure cautelari; l'assenza di allegazione della carenza di queste condizioni rende irrilevante l'argomento di identità degli elementi istruttori tra cautela e dibattimento ai fini della riparazione.

  • art. 280 cod. proc. pen.

    Ulteriore norma sulle condizioni della custodia cautelare; richiamata insieme all'art. 273 per sottolineare che il ricorrente doveva allegare la mancanza dei presupposti per l'adozione della misura.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sul delitto di associazione di tipo mafioso; citata quale reato per il quale l'istante era gravemente indiziato nella fase cautelare, rilevante per la valutazione delle frequentazioni e del contesto criminale.

  • art. 110 e art. 513-bis cod. pen.

    artt. 110 e 513-bis cod. pen.

    Norme relative alla concorso di persone nel reato e alle minacce aggravate; richiamate tra i reati contestati nell'ambito del procedimento originario.

  • legge 12 luglio 1991, n. 203 art. 7

    art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203

    Aggravante richiamata nel capo d'imputazione originario; citata per ricostruire il quadro accusatorio iniziale, ma non decisiva ai fini della decisione sulla riparazione.

Massime di principio

  • L'assoluzione nel giudizio di merito non determina automaticamente il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione: va valutata la presenza di dolo o colpa grave al momento dell'adozione della misura cautelare.
  • Per contestare la legittimità della misura cautelare nella procedura di riparazione è necessario allegare e dimostrare che mancavano le condizioni previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p.; senza tale allegazione la censura è inefficace.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata; l'omesso confronto con argomenti dirimenti rende il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 581 c.p.p.
  • Le cosiddette frequentazioni ambigue e la connivenza passiva possono integrare colpa grave anche quando la misura cautelare sia adottata per reati a consumazione istantanea: rilevano fatti concreti che dimostrino tolleranza, assistenza o rafforzamento della volontà criminosa.
  • Comportamenti apparentemente non punibili penalmente (accompagnare persone, ritirare denaro o assegni per conto di soggetti coinvolti) possono assumere rilievo decisivo quale indice di grave negligenza e ostare al riconoscimento dell'indennizzo.
  • La parte soccombente in cassazione è esposta al pagamento delle spese processuali e, se il ricorso è dichiarato inammissibile senza giustificato motivo, può essere condannata a versare una somma alla Cassa delle ammende.

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