Cassazione Penale, Ordinanza n. 35543/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza del 14 febbraio 2025 della Corte d’appello di Lecce, che aveva parzialmente riformato la condanna pronunciata il 24 aprile 2023 dal Tribunale di Brindisi, riconoscendo la sospensione condizionale della pena di quattro mesi di arresto e 800 euro di ammenda. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego dell’attenuante della lieve entità del fatto prevista dall’art. 4, comma 3, della legge n. 110 del 1975 e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. La contestazione riguardava il porto abusivo di un’arma impropria: un coltello lungo 35 centimetri, portato di notte in una pubblica piazza. La Corte d’appello aveva considerato anche la personalità dell’imputato, gravato da un precedente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d’appello sul diniego dell’attenuante, in ragione delle caratteristiche dell’arma, delle modalità del fatto e della personalità dell’imputato. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in caso di porto abusivo di un’arma impropria, il mancato riconoscimento dell’attenuante della lieve entità impedisce la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità ai sensi dell’art. 131-bis c.p. Il ricorso riproponeva le censure già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, L. n. 110/1975
in materia di porto abusivo di armi, deve tenersi conto, in presenza di una istanza di concessione della diminuente della lieve entità del fatto, di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato
La valutazione della lieve entità nel porto abusivo di armi deve considerare complessivamente le modalità concrete della condotta e la personalità dell’autore, quando siano idonee a conferire specifico significato al fatto.
il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un'arma impropria impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
Per il porto abusivo di un’arma impropria, se non è riconosciuta l’attenuante della lieve entità, non può essere dichiarata la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Massime di principio
- Nel valutare la diminuente della lieve entità per il porto abusivo di armi, il giudice deve considerare congiuntamente le caratteristiche e le modalità del fatto e la personalità dell’autore, quando questi elementi attribuiscano particolare significato al porto ingiustificato.
- Nel porto abusivo di un’arma impropria, il mancato riconoscimento dell’attenuante della lieve entità preclude la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p.
- È inammissibile per manifesta infondatezza il ricorso che ripropone le censure già svolte in appello senza confutare specificamente le argomentazioni della decisione impugnata.
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