Cassazione Penale, Sentenza n. 12789/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in sede di rinvio, aveva parzialmente riformato la pronuncia di primo grado e confermato condanne per plurimi delitti di illecita cessione di stupefacenti. Shile Mohammed Amine deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per la denegata riqualificazione in lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, contestando la rilevanza attribuita alla continuità dell'attività, all'esistenza di un'organizzazione di supporto e ai quantitativi complessivamente commercializzati. El Haouari Abdelghani contestava analogamente la mancata derubricazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, per fatti riferiti al capo 16-ter e, in un secondo motivo, la conferma della misura di sicurezza dell'espulsione ai sensi dell'art. 86 d.P.R. n. 309/1990, lamentando che non fosse stato adeguatamente considerato il suo stabile radicamento in Italia e la sostanziale riduzione della pena in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto legittima e logica la motivazione della Corte territoriale che ha escluso la lieve entità perché ricorrevano fattori ostativi: sistematicità e reiterazione dell'attività di spaccio, ampia platea di consumatori, efficiente organizzazione (uso dell'abitazione come base, utenze non intestate, rete di supporto), valore ponderale e numero di dosi. Quanto all'espulsione, la Corte ha confermato la misura ritenendo provata la spiccata pericolosità sociale del ricorrente e la persistente inottemperanza a precedenti provvedimenti di espulsione. Per tali ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5
La derubricazione alla lieve entità può essere esclusa quando l'attività di spaccio presenti elementi di sistematicità, organizzazione, ampia diffusione e capacità di immissione sistematica della sostanza, anche se le singole quantità non sono grandi; tale interpretazione è confermata dalla giurisprudenza citata dalla Corte.
L'art. 86 permette l'adozione della misura di sicurezza dell'espulsione se sussiste la pericolosità sociale; il giudice valuta fattori come la recidiva, la persistenza dell'attività illecita e l'inosservanza di precedenti provvedimenti di espulsione.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Motivi di ricorso alla Corte di Cassazione relativi a violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte verifica se la questione attenga a profili di diritto o a una censura inammissibile di merito.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che regola la condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità; applicata per l'addebito delle spese.
Richiamata per la forma di sintesi dei motivi di ricorso (articolazione dei motivi conformemente a quanto previsto).
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione dell'ammenda: la Corte ha quantificato equitativamente la somma da versare alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La derubricazione per lieve entità ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990 è esclusa non solo dalla quantità assoluta di droga, ma soprattutto quando emergono elementi di sistematicità (reiterazione nel tempo), organizzazione (rete di supporto, uso stabile di un luogo per lo spaccio, utenze non intestate) e capacità di diffusione su ampia platea; anche piccole quantità per singola cessione non garantiscono la lieve entità se il contesto è organizzato.
- La Corte di legittimità non è luogo per una rivalutazione dei fatti: le censure che chiedono una diversa valutazione probatoria, senza dimostrare violazioni di legge o carenze logico-giuridiche nella motivazione, sono inammissibili.
- Per la misura di sicurezza dell'espulsione (art. 86 DPR 309/1990) il giudice valuta la pericolosità sociale complessiva, la recidiva e la mancata esecuzione di precedenti provvedimenti; lo stabile radicamento in Italia o la riduzione della pena non escludono automaticamente l'espulsione se residua elevata pericolosità.
- Chi impugna in Cassazione deve focalizzare il ricorso su profili di diritto (violazione di norme o vizi logico-giuridici nella motivazione) e non su mera preferenza interpretativa dei fatti; altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile e di comportare condanna per spese e ammenda.
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