Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12787/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della sua condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sostenendo: (a) carenza o apparente illogicità della motivazione circa il suo concorso nell'attività di spaccio (ove sarebbe stato individuato solo dal "fischio" attribuitogli dagli operanti e in assenza di ritrovamento di stupefacente o proventi alla perquisizione); (b) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al regime comparativo tra attenuanti generiche e recidiva (art. 69, c. 4 c.p. e art. 73, c. 5 DPR 309/1990), richiamando l'intervento della Corte costituzionale (sent. n. 251/2012) per sostenere un diverso giudizio di prevalenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le decisioni di merito (Tribunale e Corte d'appello) costituiscano un corpo argomentativo unitario e che il ricorrente non si sia confrontato in modo puntuale con le motivazioni conformi rese dai giudici di merito, rendendo i motivi aspecifici o manifestamente infondati. In particolare: il ruolo del ricorrente è stato valutato come contributo apprezzabile all'attività di spaccio ("vedetta"), non fondato esclusivamente sul fischio ma su un quadro fatto di comportamenti sul posto e dichiarazioni del coimputato; il rilievo sulla comparazione attenuanti/recidiva è stato ritenuto inammissibile perché il motivo di appello non aveva criticamente affrontato la prima motivazione e perché la giurisprudenza di legittimità ha ormai escluso la rilevanza della sentenza costituzionale 251/2012 nel senso invocato. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    Norma incriminatrice in materia di stupefacenti; la Corte ha ritenuto legittima la statuizione di merito che ha valutato il ruolo del ricorrente quale "concorso" (vedetta) ai sensi di questa disposizione.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Criteri di censura in Cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge). La Corte ha ritenuto i motivi proposti inammissibili per aspecificità e mancanza di confronto critico con le motivazioni di merito.

  • codice penale, art. 69, comma 4

    Regola sulla comparazione tra attenuanti e recidiva; la Corte ha affermato che la doglianza era inammissibile e che la giurisprudenza di legittimità esclude in linea generale la rilevanza della sentenza costituzionale invocata ai fini di un diverso esito della comparazione.

  • codice penale, art. 99, comma 4

    Norma sulla recidiva; la Corte richiama la consolidata giurisprudenza che, salvo eccezioni specifiche, non consente di ritenere prevalenti le attenuanti generiche sulla recidiva nel modo invocato dal ricorrente.

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173

    Limiti formali della motivazione e dell'enunciazione dei motivi in appello; il ricorso era stato proposto nei limiti richiesti ma le censure non hanno svolto adeguato confronto con le ragioni delle sentenze di merito.

  • codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. c)

    Richiesta di specificità dei motivi di impugnazione (correlazione tra atto di impugnazione e motivazione della sentenza impugnata). La Corte lo ha applicato per dichiarare i motivi aspecifici e inammissibili.

  • codice di procedura penale, art. 581, comma 1-bis (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150)

    Norma sul contenuto dell'atto di appello e specificità dei motivi; la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui gli interventi normativi recenti hanno recepito l'indirizzo delle Sezioni Unite sulla specificità.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Riforma che ha inciso sulle regole processuali in sede di impugnazioni; richiamata in relazione al requisito di specificità dei motivi d'appello.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 251 del 5/11/2012

    Decisione invocata dal ricorrente per sostenere la prevalenza delle attenuanti sulla recidiva; la Corte di cassazione ha ritenuto che quella decisione non valga a mutare l'interpretazione consolidata applicata nel caso concreto.

Massime di principio

  • Se esistono due decisioni conformi di primo e secondo grado, la motivazione del giudice dell'appello si integra con quella di primo grado: il ricorrente deve confrontarsi espressamente con entrambe per evitare l'inammissibilità del ricorso per aspecificità.
  • La qualificazione del ruolo di "concorso" (es. vedetta/palo) può reggersi su un quadro probatorio complessivo (comportamenti sul luogo, scambi di cenni, dichiarazioni di coimputati), non solo su un singolo elemento come un "fischio"; l'assenza di rinvenimento di stupefacente non esclude automaticamente la responsabilità.
  • I motivi di cassazione che non stabiliscono un chiaro e argomentato rapporto critico con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata sono inammissibili per difetto di specificità.
  • Le questioni sulla comparazione tra attenuanti generiche e recidiva devono essere sollevate e motivate in modo puntuale in appello; la giurisprudenza di legittimità tende a non riconoscere la prevalenza delle attenuanti quando ciò non emerge da un'argomentazione specifica e fondata.
  • Ricorrere in Cassazione senza esaminare criticamente i passaggi logico-giuridici delle motivazioni di merito comporta elevato rischio di inammissibilità e di condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie.
  • Quando si contesta un fatto concreto (p. es. ruolo di vedetta), è fondamentale indicare quali passaggi motivazionali di merito si ritengono errati e perché, offrendo controprove o analisi giuridiche specifiche; le censure meramente avversative o generiche non sono efficaci.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.