Cassazione Penale, Sentenza n. 12791/2026 del 08/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che lo ha ritenuto responsabile di più furti in abitazione (capo A consumato; capi B e C tentati) e del reato di resistenza a pubblico ufficiale (capo E). I motivi di ricorso alla Cassazione sono: (1) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per mancata "motivazione rafforzata" nel ribaltamento dell'assoluzione pronunciata in primo grado (contestando la valutazione del materiale video, dei trolley e dei riconoscimenti delle persone offese); (2) omessa motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; (3) nullità/errore nel calcolo della pena perché nella determinazione complessiva della sanzione è stata considerata anche una contestazione (capo D) per la quale era intervenuta assoluzione, con conseguente determinazione errata della pena complessiva (dovrebbe essere pari a dieci mesi invece che dodici). Sono state inoltre invocate questioni costituzionali e convenzionali (artt. 111 e 27 Cost., art. 6 CEDU) in relazione al principio di valutazione della prova oltre ogni ragionevole dubbio e alla mancata rinnovazione istruttoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi di ricorso e ha accolto il terzo. In particolare: (i) ha ritenuto legittima la motivazione della Corte d'appello, avendo questa svolto un'analisi ampia e dettagliata del compendio probatorio e dato adeguata "motivazione rafforzata" per spiegare il ribaltamento rispetto alla sentenza di primo grado; (ii) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non è censurabile in cassazione poiché il ricorrente non le aveva dedotte in Appello e il potere del giudice d'appello di riconoscerle d'ufficio non comporta un obbligo di motivazione impugnabile in Cassazione; (iii) sussiste invece un vizio relativo alla determinazione della pena: la motivazione e il dispositivo presentano contrasto/incertezza nel calcolo dell'aumento per continuazione (sono stati conteggiati aumenti riferiti anche a reati non affermati in sentenza), per cui la Cassazione ha dichiarato l'annullamento limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Salerno per nuovo giudizio sul punto. La declaratoria di responsabilità è stata dichiarata irrevocabile ai sensi dell'art. 624, comma 2, c.p.p. La Corte ha altresì disposto che non siano liquidate spese in favore della parte civile in Cassazione, dato che la parte civile non è intervenuta alla discussione orale.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Limiti di ammissibilità del motivo in Cassazione relativi alla motivazione; la Corte specifica che il ribaltamento dell'assoluzione richiede una "motivazione rafforzata" che dimostri l'incompletezza o l'incoerenza della motivazione assolutoria e offra ragioni per cui la valutazione di appello è più persuasiva
Norma sulla continuazione e aumento della pena: la Corte ha rilevato incongruenze tra motivazione e dispositivo nella quantificazione dell'aumento per continuazione, ragione per cui ha annullato la parte sanzionatoria e rinviato per nuova determinazione
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Consente al giudice di appello di riconoscere d'ufficio circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che l'omesso esercizio di tale potere, se non richiesto dalle parti, non sia censurabile in Cassazione e non imponga specifica motivazione impugnabile
Norma sul libero convincimento motivato del giudice; la Corte ha precisato che i rilievi sulla valutazione della prova devono ricadere nei limiti di ammissibilità dell'art. 606 c.p.p. e che non è possibile utilizzare autonomamente l'art. 192 per superare tali limiti
artt. 111 e 27 Cost., art. 6 CEDU
Richiamati dal ricorrente in relazione al principio del giusto processo e alla proporzionalità/personalizzazione della pena e al principio di certezza della prova; la Corte ha trattato tali questioni come questioni di valutazione della prova o di motivazione, ricondotte alle regole di ammissibilità in Cassazione
Riferimento procedurale sulle modalità di impugnazione (richiamato nella memoria), non inciso dall'ordinanza sulla decisione sostanziale
art. 624, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità in determinate ipotesi; la Corte ha dichiarato l'irrevocabilità della responsabilità dell'imputato ai sensi di tale norma
Regola la rettifica degli errori materiali o di calcolo; la Corte ha affermato che, essendo la discrepanza tra motivazione e dispositivo riconducibile a valutazioni di merito, non è possibile procedere a rettifica ex art. 619 e occorre annullare e rinviare
Massime di principio
- Se l'appello ribalta un'assoluzione di primo grado, la Corte d'appello deve fornire una "motivazione rafforzata": indicare perché la sentenza assolutoria è incompleta o incoerente e spiegare dettagliatamente perché le prove assumono diverso valore, non limitandosi a un generico dissenso
- Le doglianze sulla valutazione della prova in Cassazione sono soggette ai limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; non è possibile eludere tali limiti richiamando solo l'art. 192 c.p.p.
- Il giudice di appello può riconoscere d'ufficio le attenuanti generiche (art. 597, comma 5 c.p.p.), ma l'omessa valorizzazione di tale potere non è automaticamente censurabile in Cassazione se la parte non le ha dedotte in Appello
- In caso di contrasto o incertezza fra motivazione e dispositivo in tema di determinazione della pena (in particolare per l'aumento per continuazione), la Cassazione non può correggere valutazioni di merito mediante semplice rettifica: annulla la parte sanzionatoria e rinvia per nuovo esame
- La declaratoria di responsabilità può essere dichiarata irrevocabile in Cassazione ai sensi dell'art. 624 c.p.p., anche quando si annulla solo il trattamento sanzionatorio
- Se la parte civile in Cassazione non partecipa all'udienza pubblica e si limita a depositare memoria, è possibile che la Corte non disponga la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile
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