Cassazione Penale, Sentenza n. 12788/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'opposizione al rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per presunta incertezza sulle generalità e per mancata allegazione di un documento di identità. La ricorrente, detenuta, ha sostenuto che la dichiarazione sottoscritta e la documentazione presente presso l'ufficio matricola del carcere di Pisa (comunicazione di ingresso con copia del documento e permesso di soggiorno) dovevano essere considerate sufficienti e che non era prescritta l'allegazione del documento in proprio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo erronea l'applicazione del parametro giurisprudenziale invocato dal GIP. Ha affermato che per il richiedente detenuto si applica l'art.93 del D.P.R. n.115/2002 richiamante l'art.123 c.p.p.: le istanze del detenuto ricevute dal direttore del carcere soddisfano il requisito di autenticazione previsto dal D.P.R. n.115 (art.78). Di conseguenza, la mancata allegazione del documento di identità non era elemento essenziale se l'atto era stato ricevuto dal direttore del carcere e la carta d'identità risultava depositata presso l'ufficio matricola. Per tali ragioni la Corte ha annullato il provvedimento impugnato e ha rinviato al Presidente del Tribunale di Roma per nuovo giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art.93
Per il richiedente detenuto ... si applica l'articolo 123 del codice di procedura penale
Per i detenuti le istanze devono essere ricevute dal direttore del carcere; tale ricezione sostituisce l'autenticazione richiesta dal regolamento per la presentazione delle istanze in tema di patrocinio a spese dello Stato.
D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art.78
Descrive il requisito di autenticazione a pena di inammissibilità
L'autenticazione prescritta dall'art.78 trova, per il detenuto, soddisfazione nella ricezione dell'atto da parte del direttore del carcere, pertanto non è obbligatoria l'allegazione diretta del documento d'identità da parte del detenuto.
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, art.46
Disposizioni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione
La ricorrente ha richiamato la possibilità di utilizzare dichiarazioni/autocertificazioni sottoscritte; tuttavia la Corte ha preferito risolvere la questione alla luce della disciplina speciale sui detenuti del D.P.R. n.115, secondo la quale la ricezione da parte del direttore sostituisce l'autenticazione formale.
Codice di procedura penale, art.123
Tutte le istanze o dichiarazioni presentate dal detenuto devono essere ricevute da parte del direttore del carcere
L'attestazione di ricezione da parte del direttore del carcere vale ad attestare la provenienza dell'atto dal detenuto e a supplire al requisito di autenticazione formale richiesto per altre categorie di richiedenti.
Massime di principio
- Per i detenuti, la presentazione dell'istanza tramite il direttore del carcere (art.123 c.p.p. richiamato dall'art.93 D.P.R. n.115/2002) soddisfa il requisito di autenticazione; quindi la mancanza della copia del documento d'identità allegata non è di per sé causa automatica di inammissibilità.
- Il giudice non deve confondere i casi di incertezza sulle generalità (che legittimano il rigetto) con i casi in cui il detenuto abbia presentato l'istanza tramite l'ufficio matricola o il direttore del carcere: nel secondo caso l'identificazione può essere verificata tramite gli atti carcerari.
- Se il richiedente non è detenuto, la mancata allegazione di documenti identificativi può, secondo la giurisprudenza consolidata, legittimare il rigetto quando sussista effettiva incertezza sulle generalità; per i detenuti prevale la disciplina speciale che valorizza la ricevuta del direttore.
- Per evitare rigetti: il detenuto (o il difensore) dovrebbe produrre la comunicazione di ingresso/atto dell'ufficio matricola o ogni documento attestante che il documento d'identità è depositato in carcere e che l'istanza è stata ricevuta dal direttore.
- In caso di dubbio sulla provenienza dell'istanza, il giudice deve verificare la documentazione carceraria e non limitarsi ad applicare meccanicamente l'orientamento sulla mancata allegazione del documento personale.
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