Cassazione Penale, Sentenza n. 12783/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura degli arresti domiciliari per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, in relazione alla coltivazione di 356 piante di marijuana (30-50 cm) e di ulteriori 26 piante di altezza 180-200 cm. Il ricorrente deduceva: insufficienza e genericità dei gravi indizi di colpevolezza (presenza rilevata solo una volta all'interno del casolare, plausibile versione difensiva di mera assistenza ai fratelli per bonifica); uso erroneo delle "massime di esperienza" e valutazione atomistica degli indizi; mancata individualizzazione puntuale della condotta; carenza di accertamento dell'offensività in concreto (narcotest eseguito su campione minimo e non rappresentativo); illegittima estensione dell'esito del test all'intera coltivazione; e infine vizio nella valutazione delle esigenze cautelari e nella scelta della misura, che non avrebbe adeguatamente valorizzato elementi a favore dell'indagato (incensuratezza, lavoro stabile, condotta collaborativa) e avrebbe adottato formule stereotipate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità (impossibilità di rivedere i fatti e la valutazione degli indizi fatta dal giudice di merito salvo violazioni normative o manifesta illogicità della motivazione). Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione reale, coerente e priva di contraddizioni: ricostruzione dettagliata degli eventi (9-13 agosto 2025) con documentazione fotografica, descrizione dello stato dei luoghi, presenza di una piantagione occultata, elementi probatori (ripresa del Catania mentre usciva dal casolare con 14 sacchi verosimilmente contenenti marijuana) e dimostrazione di operazioni di coltivazione ed essiccazione. Sulla base del contesto ambientale, delle modalità esecutive e della quantità rilevante di stupefacente, la Corte ha ritenuto giustificata la valutazione prognostica sfavorevole e adeguata la misura degli arresti domiciliari (senza strumenti di controllo) come misura meno afflittiva compatibile con gli elementi di rischio. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
Qualifica la condotta di coltivazione di sostanze stupefacenti (cannabis) come reato rilevante; la Corte accetta la valutazione del giudice di merito che ha ritenuto sussistente la fattispecie alla luce della consistenza della coltivazione e delle operazioni di essiccazione/trasporto.
art. 49 c.p.
Riferito nella memoria difensiva in relazione al principio di offensività: la difesa ha censurato la mancata verifica dell'effettiva capacità drogante; la Corte, però, ha ritenuto sufficiente la prova indiziaria e la valutazione di merito sul contesto per la cautela.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la sintesi dei motivi nel ricorso; il ricorso è stato ritenuto generico e non aderente ai necessari requisiti formali/sostanziali.
art. 273 c.p.p.
Stabilisce il parametro dei "gravi indizi di colpevolezza" per le misure cautelari; la Corte ha richiamato che la verifica in cassazione è ammessa solo per violazione normativa o manifesta illogicità della motivazione, non per riconsiderare i fatti.
art. 274 c.p.p.
Disciplina le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione del reato). La Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia logicamente motivato esigenze di cautela in base al contesto e alla quantità di sostanza.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato relativamente all'uso delle massime di esperienza nella valutazione dell'indizio; la Corte sottolinea che l'uso di massime è ammissibile purché siano fondate e non semplici congetture.
art. 275 cod. proc. pen. (richiamato come codificativo della scelta della misura)
Regola la scelta della misura cautelare adeguata; la Corte ha ritenuto motivata la scelta degli arresti domiciliari senza strumenti di controllo come misura di minore afflittività rispetto all'arresto in carcere, pur giustificata dalla gravità del quadro indiziario.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna al pagamento di somme nella sentenza di cassazione per inammissibilità o rigetto del ricorso; applicata per disporre l'obbligo di versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti o la valutazione probatoria di merito se il ricorso si limita a chiedere una diversa valutazione degli elementi: il ricorso deve allegare specifiche violazioni di legge o una manifesta illogicità della motivazione per essere ammissibile.
- Le "massime di esperienza" possono essere utilizzate dal giudice di merito per valorizzare indizi, ma devono essere applicate in modo fondato e non come semplici congetture isolando un elemento dal contesto.
- La mera presenza occasionale di una persona nei pressi di una coltivazione non è automaticamente idonea a fondare la misura cautelare, salvo che sia corroborata da altri elementi concreti (documentazione fotografica, operazioni contestuali come essiccazione/trasporto, quantitativi rilevanti, occultamento) che consentano di ritenere l'attività strutturata.
- Per contestare la valutazione delle esigenze cautelari e la scelta della misura è necessario dimostrare specifici errori logico-giuridici o contraddizioni nella motivazione del giudice di merito; non è sufficiente sottoporre argomentazioni alternative generiche.
- In sede difensiva, è strategico contestare puntualmente i passaggi motivazionali (indicare le frasi della motivazione ritenute illogiche o contraddittorie) e fornire elementi probatori nuovi o mostrare che quelli utilizzati sono manifestamente insufficienti o viziati.
- L'esecuzione di test su un campione può essere sufficiente se il quadro indiziario complessivo è coerente e documentato; però, se la difesa riesce a dimostrare che il campione non è rappresentativo e che mancano elementi per l'offensività in concreto, ciò può indebolire la valutazione cautelare.
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