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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12784/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Torino che aveva accolto l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da Artusio (detenzione cautelare dall'8/11/2021 al 10/06/2022, poi assolto). Il ricorso prospettava tre censure: (a) errata applicazione dell'art. 314 c.p.p. perché la corte non avrebbe adeguatamente valutato circostanze ostative (precedenti penali, dimora in campo rom, mancanza di fonte lecita di reddito) che avrebbero dovuto escludere il diritto all'indennizzo; (b) illegittimità del quantum riconosciuto (€26.058,11) per non avere tenuto conto delle pregresse vicende giudiziarie dell'istante; (c) illegittimità della condanna al pagamento degli interessi legali per violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 315 c.p.p., sostenendo che gli interessi non erano stati richiesti e che, secondo la disciplina, decorrono solo se richiesti e/o a partire da specifica data di passaggio in giudicato.

La decisione

La Corte di Cassazione, con decisione dell'11 marzo 2026, ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile o manifestamente infondato il primo e il terzo motivo e ha respinto anche la censura sul quantum. La Corte ha richiamato il principio per cui l'esclusione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 314 c.p.p. richiede la prova di dolo o di colpa grave dell'istante con rapporto causale certo tra quella condotta e l'adozione della misura restrittiva, basata su elementi di fatto accertati e non su semplici congetture; ha inoltre ribadito l'autonomia del giudice della riparazione rispetto al giudice della cognizione penale. Sul quantum la Corte ha ricordato che il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della motivazione e non alla sostituzione del giudizio discrezionale del merito salvo casi di manifesta arbitrarietà. Quanto agli interessi, la Corte ha ritenuto corretta la condanna agli interessi legali riferendoli agli interessi maturati dopo la definitività della pronuncia in caso di ritardato pagamento. In ultima analisi il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    qualora l'istante "vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave"

    L'indennizzo per ingiusta detenzione è escluso se l'istante ha causato o concorso a causare la detenzione per dolo o colpa grave; occorre accertare la condotta specifica e il nesso causale con il provvedimento restrittivo attraverso elementi di fatto certi, non meri indizi o congetture

  • art. 43 cod. pen.

    è colposo il comportamento cosciente e volontario, al quale, senza volerne e senza rappresentarsene gli effetti (anche se adottando l'ordinaria diligenza essi si sarebbero potuti prevedere), consegue un effetto idoneo a trarre in errore l'organo giudiziario

    La colpa rilevante per escludere l'indennizzo è quella cosciente e volontaria che, pur non volendo l'effetto, lo prevedeva o avrebbe potuto prevedere con ordinaria diligenza; la colpa deve essere "grave" per incidere sul diritto all'indennizzo

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiamata dal ricorrente in relazione agli interessi; la Corte ha ritenuto infondata la censura, precisando che la pronuncia di condanna può prevedere interessi legali per ritardato adempimento a decorrere dalla definitività della decisione

  • art. 315 cod. proc. pen.

    Disciplina della riparazione e degli interessi collegati: la Corte ha interpretato che gli interessi legali (di natura corrispettiva, non necessariamente moratoria) possono essere disposti in relazione al pagamento dell'indennizzo e riferiti al periodo successivo alla definitività, ove vi sia ritardo

  • Costituzione, artt. 2 e 3

    Riferimento ai principi di eguaglianza e pari trattamento: la Corte ha escluso che lo stato personale o sociale dell'interessato (es. vivere in campo rom) possa giustificare una riduzione automatica dell'indennizzo

Massime di principio

  • Per escludere l'indennizzo previsto dall'art. 314 c.p.p. occorre provare dolo o colpa grave dell'interessato e il relativo nesso causale con l'adozione della misura cautelare; non bastano mere congetture o indizi non consolidati
  • Il giudice della riparazione opera con autonomia rispetto al giudice penale di merito: valuta se specifiche condotte hanno effettivamente concorso a determinare la detenzione, sulla base di elementi di fatto certi
  • I precedenti penali o le condizioni personali/sociali dell'imputato (es. dimorare in un campo nomadi) non escludono automaticamente il diritto all'indennizzo; la loro rilevanza va concretamente e logicamente motivata e collegata al provvedimento cautelare
  • La quantificazione dell'indennizzo è un apprezzamento discrezionale del giudice di merito; la Cassazione verifica la logica e la motivazione, non il merito valutativo, salvo casi di manifesta arbitrarietà
  • La condanna agli interessi legali collegati all'indennizzo è riferita, di regola, agli interessi maturati in caso di ritardato pagamento dopo la definitività della pronuncia; la censura sull'assenza di una specifica richiesta di interessi è difficilmente fondata quando il titolo di condanna prevede il pagamento e gli interessi per ritardo

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