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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25177/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il P.M. ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame, che aveva annullato il provvedimento coercitivo (arresti domiciliari) disposto dal GIP e aveva dichiarato l'incompetenza del giudice distrettuale. Il P.M. deduceva vizio di motivazione e violazione di legge: sosteneva che l'originaria contestazione doveva essere letta come comprensiva dell'ipotesi aggravata (art. 326, 3° comma) con dolo specifico di procurare un indebito profitto patrimoniale per Trimboli, rilevando che le intercettazioni mostravano la gravità indiziaria; denunciava altresì che il Tribunale non aveva tenuto conto della specificazione fattuale introdotta nella memoria del P.M. durante il giudizio di riesame e che la persistenza dell'indagato nella pubblica funzione determinava concreto pericolo di reiterazione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del P.M. e dichiarato il ricorso non fondato. Ha confermato che l'imputazione originaria e il provvedimento cautelare si riferivano alla mera rivelazione di notizie d'ufficio (art. 326, 1° comma) e non alla autonoma fattispecie dell'avvalersi delle notizie ai fini di un indebito profitto patrimoniale (art. 326, 3° comma). La Corte ha ritenuto che la modifica dell'imputazione proposta dal P.M. nel corso del riesame non fosse una semplice specificazione ma l'introduzione di un'autonoma fattispecie (con diverso dolo specifico) che non poteva retroagire a giustificare la misura coercitiva originaria. Ha altresì osservato che non erano stati forniti elementi fattuali specifici e circostanziati a sostegno del dolo specifico o dell'attualità delle esigenze cautelari (il fatto risaliva al 2017) e che la competenza al GIP di Vibo Valentia era correttamente dichiarata essendo il reato non ricompreso nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3-bis c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 326 cod. pen.

    "per procurare un indebito vantaggio patrimoniale a sé e ad altri (Trímboli Costantino) si avvalevano di notizie d'ufficio che dovevano rimanere segrete"

    Distinzione tra 1° comma (rivelazione del segreto di ufficio) e 3° comma (avvalersi delle notizie per procurare indebito profitto patrimoniale). Il 1° comma sanziona la mera rivelazione anche se finalizzata a utilità patrimoniali; il 3° comma richiede lo sfruttamento concreto del contenuto informativo per un vantaggio patrimoniale e comporta un diverso dolo specifico.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato (concorso tra pubblici ufficiali ed extraneus beneficiario).

  • art. 280 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in tema di applicabilità di misure coercitive; la Corte ha ritenuto che, data la qualificazione fattuale come mera rivelazione e la pena prevista, non sussistessero i presupposti per la misura adottata.

  • art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Rilevata ai fini della competenza: il reato contestato non rientra nell'elenco che attribuisce la competenza al giudice distrettuale, per cui la competenza al GIP di Vibo Valentia era corretta.

  • art. 309, comma 9 cod. proc. pen.

    Richiesto dal P.M. come base per la presunta necessità di riconsiderare la qualificazione del fatto; la Corte ha precisato che il Tribunale del riesame può qualificare diversamente il fatto ma non può estendere l'oggetto del giudizio oltre la contestazione originaria per giustificare ex post la coercizione.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra la rivelazione del segreto (art. 326, 1° comma) e l'avvalersi delle notizie per un indebito profitto (art. 326, 3° comma): il secondo richiede prova di uno sfruttamento concreto del contenuto informativo e un dolo specifico.
  • La qualificazione dell'ipotesi di reato che giustifica una misura cautelare non può essere ampliata dal P.M. nel corso del riesame per creare ex post fondamento giuridico della coercizione, salvo che la modifica non rientri veramente nella mera specificazione dell'addebito originario con elementi già dedotti in precedenza.
  • Per giustificare misure coercitive è necessaria una contestazione iniziale chiara e circostanziata: elementi fattuali generici o congetturali (es. possibilità teorica di trarre vantaggi economici) non sono sufficienti a comprovare il dolo specifico richiesto dall'art. 326, 3° comma.
  • La persistenza nella funzione pubblica dell'indagato può essere elemento rilevante, ma da sola non basta a dimostrare il pericolo concreto di reiterazione: occorrono elementi aggiornati e concreti.
  • La competenza per l'adozione di misure cautelari segue la disciplina di cui all'art. 51 c.p.p.; se il reato non è nell'elenco di competenza distrettuale, va rispettata la competenza del giudice territoriale originario.

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