Sentenza del 27/01/2015 n. 356 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Ricorso - Ammissibilità - Condizioni - Prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancata prova della notifica alla controparte. L'inammissibilità è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, e non può essere sanata dalla costituzione in giudizio del resistente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente deve dimostrare, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992, di aver notificato il ricorso alla controparte. A tal fine deve allegare al fascicolo la ricevuta di deposito oppure, quando la notifica non è stata eseguita secondo gli artt. 137 e seguenti c.p.c., la ricevuta di spedizione della raccomandata postale. La mancata produzione di tale prova impedisce di verificare la regolare instaurazione del contraddittorio.
Norme richiamate
Art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992
Il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo, contenente l'originale o la copia del ricorso, con la prova della notifica.
La norma pone a carico del ricorrente l'onere di dimostrare documentalmente l'avvenuta notifica del ricorso. In mancanza, l'impugnazione è inammissibile, anche se il resistente si è costituito.
Artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile
Disciplinano le modalità di notificazione degli atti processuali. Se il ricorso è notificato con modalità diverse da quelle previste da tali disposizioni, deve essere comunque prodotta la ricevuta di spedizione della raccomandata postale, quando prevista.
Massime di principio
- Nel processo tributario chi propone il ricorso deve conservare e depositare la prova completa della notifica alla controparte; la semplice affermazione di aver notificato l'atto non è sufficiente.
- La ricevuta di deposito o di spedizione deve essere allegata tempestivamente al fascicolo, perché la sua mancanza può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- La costituzione del resistente non sana l'omessa prova della notifica: l'inammissibilità può essere rilevata d'ufficio in qualsiasi fase e grado del giudizio.
- Prima di depositare un ricorso tributario è necessario verificare sia la validità della modalità di notifica sia la disponibilità della relativa ricevuta documentale.
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