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Sentenza

Sentenza del 27/01/2015 n. 356 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Ricorso - Ammissibilità - Condizioni - Prova

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancata prova della notifica alla controparte. L'inammissibilità è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, e non può essere sanata dalla costituzione in giudizio del resistente.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente deve dimostrare, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992, di aver notificato il ricorso alla controparte. A tal fine deve allegare al fascicolo la ricevuta di deposito oppure, quando la notifica non è stata eseguita secondo gli artt. 137 e seguenti c.p.c., la ricevuta di spedizione della raccomandata postale. La mancata produzione di tale prova impedisce di verificare la regolare instaurazione del contraddittorio.

Norme richiamate

  • Art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992

    Il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo, contenente l'originale o la copia del ricorso, con la prova della notifica.

    La norma pone a carico del ricorrente l'onere di dimostrare documentalmente l'avvenuta notifica del ricorso. In mancanza, l'impugnazione è inammissibile, anche se il resistente si è costituito.

  • Artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile

    Disciplinano le modalità di notificazione degli atti processuali. Se il ricorso è notificato con modalità diverse da quelle previste da tali disposizioni, deve essere comunque prodotta la ricevuta di spedizione della raccomandata postale, quando prevista.

Massime di principio

  • Nel processo tributario chi propone il ricorso deve conservare e depositare la prova completa della notifica alla controparte; la semplice affermazione di aver notificato l'atto non è sufficiente.
  • La ricevuta di deposito o di spedizione deve essere allegata tempestivamente al fascicolo, perché la sua mancanza può determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • La costituzione del resistente non sana l'omessa prova della notifica: l'inammissibilità può essere rilevata d'ufficio in qualsiasi fase e grado del giudizio.
  • Prima di depositare un ricorso tributario è necessario verificare sia la validità della modalità di notifica sia la disponibilità della relativa ricevuta documentale.

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