Sentenza del 27/01/2015 n. 77 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Atto di classamento proveniente dall'Agenzia del Territorio ( oggi Agenzia delle Entrate ). Notificazione di atti a mezzo posta privata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'irregolarità o inesistenza della notificazione dell'atto, sostenendo che, trattandosi di un atto giudiziario notificato a mezzo posta, la notificazione dovesse essere eseguita tramite il fornitore del servizio postale universale secondo la legge n. 890/1982. Un operatore di posta privata, infatti, non avrebbe il potere di attestare con efficacia fidefacente la data di consegna del plico; di conseguenza, mancherebbe la certezza giuridica della data di notificazione.
La decisione
La notificazione eseguita tramite posta privata è stata ritenuta inidonea a garantire la certezza legale della data di consegna dell'atto. L'esclusiva attribuita al fornitore del servizio universale riguarda le notificazioni degli atti giudiziari effettuate secondo la legge n. 890/1982. Poiché l'incaricato della posta privata non può rilasciare una relata avente fede privilegiata, la notificazione non produce validamente gli effetti collegati alla certezza della data.
Norme richiamate
Art. 4 del decreto legislativo n. 261/1999, come modificato dal decreto legislativo n. 58/2011
Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazioni di atti giudiziari di cui alla legge 20/11/1982 n. 890, e successive modificazioni; i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'art. 201 del Dlgs 30/04/1992 n. 285
La norma riserva al fornitore del servizio postale universale le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari disciplinate dalla legge n. 890/1982, mentre consente ai soggetti privati di svolgere i servizi postali non ricompresi nell'ambito dell'esclusiva.
Legge n. 890/1982
Disciplina le notificazioni degli atti giudiziari a mezzo posta effettuate tramite ufficiale giudiziario. Per tali notificazioni, l'intervento del fornitore del servizio universale è considerato necessario ai fini della certezza legale della procedura.
Art. 201 del decreto legislativo n. 285/1992
La disposizione riguarda le notificazioni a mezzo posta relative alle violazioni del codice della strada, anch'esse ricomprese nell'ambito dei servizi riservati al fornitore del servizio universale.
Massime di principio
- Quando un atto deve essere notificato secondo la legge n. 890/1982, la notificazione a mezzo posta deve essere eseguita tramite il fornitore del servizio postale universale, salvo diversa disciplina applicabile.
- La posta privata può svolgere servizi postali non riservati, ma il suo incaricato non gode necessariamente della fede privilegiata prevista per gli agenti abilitati alle notificazioni legali.
- Se la notificazione è effettuata da un operatore privo del potere di certificare legalmente la consegna e la relativa data, può mancare la certezza giuridica del perfezionamento della notifica.
- In caso di contestazione, occorre verificare sia la natura dell'atto sia la specifica procedura notificatoria prevista dalla legge: non ogni invio postale richiede il fornitore universale, ma le notificazioni di atti giudiziari soggette alla legge n. 890/1982 sì.
- L'irregolarità della notificazione può incidere sulla decorrenza dei termini per impugnare l'atto e, a seconda del vizio e degli effetti prodotti, sulla validità o sull'efficacia della procedura.
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