Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 27/01/2015 n. 6 - Corte Costituzionale

Giudizi di costituzionalità -"Manovra finanziaria 2011"- Richiesta referendum art. 24, D. L 201/2011- Aggregato indivisibile norme - Mancanza requisito omogeneità - Questione già decisa - Inammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I promotori chiedevano di sottoporre a referendum l'abrogazione integrale dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, recante la cosiddetta riforma pensionistica della manovra finanziaria del 2011. La richiesta riguardava indistintamente una disposizione composta da numerosi commi e contenente discipline eterogenee: pensioni di vecchiaia e anticipate, lavoratori pubblici e privati, autonomi e liberi professionisti, perequazione automatica, contribuzione di solidarietà, Fondo per l'occupazione giovanile e femminile e disposizioni tributarie. Il Governo ha sostenuto anche l'inammissibilità per lo stretto collegamento della norma con la manovra di bilancio, nonché per la presenza di una disposizione tributaria, materia esclusa dal referendum dall'art. 75 Cost.

La decisione

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la richiesta referendaria. Ha ritenuto che l'art. 24 fosse sostanzialmente collegato alla manovra di bilancio, anche se adottato successivamente alla legge di stabilità, poiché costituiva un intervento correttivo essenziale per l'equilibrio finanziario e previdenziale. In ogni caso, e autonomamente, il quesito è stato giudicato privo di omogeneità: l'abrogazione integrale avrebbe sottoposto agli elettori un aggregato indivisibile di norme diverse, imponendo un voto unico e bloccato su discipline, categorie di destinatari e finalità non uniformi. La richiesta non è quindi stata ammessa e il referendum non si è svolto.

Norme richiamate

  • Art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

    Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici

    La disposizione è stata considerata un complesso normativo articolato e non unitario, comprendente molteplici discipline previdenziali, finanziarie e anche tributarie.

  • Art. 75 della Costituzione

    Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio

    Il divieto riguarda non solo le leggi formalmente qualificate come tributarie o di bilancio, ma anche le norme che abbiano con esse un collegamento genetico, strutturale e funzionale così stretto da risultare essenziali all'equilibrio della manovra finanziaria.

  • Art. 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196

    Il Governo [...] trasmette una relazione al Parlamento nella quale indica [...] gli interventi correttivi che si prevede di adottare

    La norma conferma che interventi correttivi successivi alla legge di bilancio possono essere formalmente e sostanzialmente collegati alla manovra finanziaria, anche ai fini dell'esclusione dal referendum.

  • Art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214

    Ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge n. 201 del 2011, mantenendo nell'ordinamento l'art. 24 oggetto della richiesta referendaria.

  • Art. 1, commi 113, 117, 707, 708 e 709, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

    Le modifiche successive ad alcune disposizioni dell'art. 24 non hanno inciso sul giudizio di ammissibilità e hanno anzi confermato il collegamento della disciplina con gli obiettivi di lungo periodo della manovra finanziaria.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 12 del 2014

    Aggregato indivisibile di norme

    Un quesito è inammissibile quando costringe l'elettore a esprimere un voto bloccato su una pluralità di atti o disposizioni diverse, comprimendo la libertà di scelta.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 1994

    Ha riconosciuto l'inammissibilità di referendum su discipline previdenziali strettamente collegate, per finalità e effetti, alle leggi di bilancio e alla stabilizzazione finanziaria del sistema.

Massime di principio

  • Un referendum abrogativo deve riguardare un quesito omogeneo, riferito a una disciplina sufficientemente unitaria e caratterizzata da una finalità comune.
  • Non è ammissibile chiedere l'abrogazione integrale di un articolo che contiene norme eterogenee, rivolte a categorie diverse e con effetti differenti, perché l'elettore sarebbe costretto a un voto unico su opzioni sostanzialmente distinte.
  • Il collegamento con una legge di bilancio può sussistere anche per un provvedimento successivo, se esso è stato adottato come intervento correttivo o integrativo necessario per l'equilibrio della manovra finanziaria.
  • Il divieto costituzionale sui referendum in materia tributaria e di bilancio può estendersi a norme formalmente diverse quando i loro effetti siano direttamente e strettamente funzionali alla manovra finanziaria.
  • La Corte valuta l'ammissibilità del referendum sulla struttura e sull'oggetto del quesito, non la condivisibilità politica o gli eventuali effetti socialmente pregiudizievoli della disciplina impugnata.
  • Per aumentare le possibilità di ammissibilità, una richiesta referendaria dovrebbe essere costruita su disposizioni separabili e omogenee, evitando di cumulare norme previdenziali, tributarie, finanziarie e organizzative diverse.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.