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Sentenza

Sentenza del 27/01/2015 n. 85 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Ipoteca - importo da iscrivere - complesso dei crediti iscritti a ruolo. Ipoteca - iscrizione - intimazione di pagamento obbligo di comunicazione preventiva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'iscrizione di un'ipoteca, sostenendo che, ai fini della verifica del raggiungimento della soglia necessaria per procedere all'iscrizione, dovessero essere considerati separatamente i crediti tributari e quelli non tributari. Ha inoltre dedotto la necessità di una preventiva intimazione di pagamento e della relativa comunicazione prima dell'iscrizione ipotecaria.

La decisione

La sentenza ha stabilito che la possibilità di iscrivere l'ipoteca deve essere valutata considerando complessivamente tutti i crediti iscritti a ruolo, senza distinguere tra crediti di natura tributaria e non tributaria. Ne consegue che tali crediti concorrono unitariamente al raggiungimento dell'importo richiesto per l'iscrizione. La contestazione del contribuente è stata pertanto respinta, con conferma della legittimità dell'iscrizione ipotecaria, purché siano rispettati gli ulteriori obblighi procedurali previsti, tra cui la preventiva intimazione di pagamento quando necessaria.

Norme richiamate

  • Articolo 77 del D.P.R. n. 602/1973

    La soglia per procedere all'iscrizione ipotecaria deve essere verificata considerando il complesso dei crediti iscritti a ruolo, indipendentemente dalla loro natura tributaria o non tributaria.

  • Articolo 50 del D.P.R. n. 602/1973

    Prima di procedere ad atti esecutivi o cautelari nei casi previsti, l'agente della riscossione deve rispettare l'obbligo di preventiva intimazione di pagamento.

Massime di principio

  • Per verificare se è stata raggiunta la soglia che consente l'iscrizione ipotecaria, occorre sommare tutti i crediti iscritti a ruolo, senza separarli in base alla loro natura tributaria o non tributaria.
  • La legittimità dell'ipoteca dipende sia dal raggiungimento della soglia di legge sia dal rispetto degli adempimenti procedurali, inclusa la preventiva comunicazione o intimazione quando richiesta.
  • La distinzione tra crediti tributari e non tributari, da sola, non impedisce di considerarli unitariamente ai fini dell'iscrizione ipotecaria.
  • In una controversia analoga, è opportuno verificare l'ammontare complessivo dei ruoli, la validità delle singole iscrizioni e la regolarità delle comunicazioni preventive.

Testo integrale

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