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Sentenza

Sentenza del 27/01/2015 n. 124 - Comm. Trib. Prov. Bologna

IRES - Accertamento - Spese di pubblicità - Parziale deduzione fra i costi d'impresa della società controllante - sanzioni - non applicazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la deducibilità, ai fini IRES, delle spese pubblicitarie sostenute da società controllate estere e riaddebitate, almeno in parte, alla controllante italiana. In assenza di contratti e di adeguata documentazione idonea a dimostrare l'effettiva imputazione dei costi e il relativo beneficio per la controllante, l'Amministrazione ha determinato la quota deducibile in percentuale, sulla base degli elementi emersi dal verbale della polizia tributaria e di percentuali già riconosciute in precedenti sentenze passate in giudicato relative a periodi d'imposta anteriori.

La decisione

La deduzione dei costi pubblicitari è stata riconosciuta solo parzialmente, mediante imputazione percentuale al conto economico della controllante. Le spese non adeguatamente documentate o non supportate da contratti con le controllate estere non sono state integralmente dedotte. Tuttavia, non sono state applicate le sanzioni, in considerazione degli elementi utilizzati per la determinazione della quota deducibile e della situazione di obiettiva incertezza o della presenza di precedenti favorevoli alla società.

Norme richiamate

  • d.P.R. 917/1986, art. 108

    La deducibilità delle spese di pubblicità richiede che siano inerenti all'attività d'impresa, effettivamente sostenute e adeguatamente documentate. In mancanza di documentazione sufficiente, la deduzione può essere limitata alla quota ragionevolmente riferibile alla società.

  • Cassazione n. 18218/2007

    Il principio richiamato consente di valutare la deducibilità dei costi pubblicitari sulla base della loro inerenza e della prova dell'effettivo sostenimento e collegamento con l'attività d'impresa.

Massime di principio

  • Le spese sostenute da società controllate estere non sono automaticamente deducibili dalla controllante italiana: occorrono contratti, fatture, rendicontazione e prova del beneficio ricevuto dalla controllante.
  • Quando la documentazione è incompleta, l'Amministrazione può riconoscere soltanto una quota dei costi, determinata sulla base degli elementi disponibili, inclusi verbali ispettivi e percentuali già riconosciute in precedenti giudizi.
  • La deducibilità fiscale richiede non solo l'effettivo sostenimento della spesa, ma anche la sua inerenza, congruità e riferibilità all'attività della società che la deduce.
  • La carenza documentale può comportare il recupero della parte di costo non provata, anche se la spesa è stata effettivamente sostenuta dal gruppo.
  • Le sanzioni possono non essere applicate quando vi sia obiettiva incertezza interpretativa, documentazione parzialmente idonea o precedenti giurisprudenziali favorevoli che abbiano indotto il contribuente a ritenere legittima la deduzione.

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