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Sentenza

Sentenza del 27/01/2015 n. 75 - Comm. Trib. Prov. Benevento

Riscossione - Cartella di pagamento - Notifica a mezzo Pec - Principio del preventivo contraddittorio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto, in sostanza, l'invalidità della cartella di pagamento per asserita irregolarità della notifica effettuata tramite posta elettronica certificata, per mancata comunicazione preventiva prevista dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e per violazione del principio del preventivo contraddittorio previsto dallo Statuto del contribuente. È stata inoltre affrontata la possibilità per il concessionario di chiedere la chiamata in causa dell'ente creditore nelle proprie controdeduzioni, anche se non richiesta immediatamente, purché nel rispetto dei termini processuali.

La decisione

La cartella notificata tramite PEC è stata ritenuta validamente notificata ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, come modificato dal D.L. n. 78/2010. La comunicazione derivante dal controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 non è stata considerata obbligatoria a pena di nullità dell'iscrizione a ruolo, salvo il caso di effettive incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. È stato inoltre ritenuto rispettato il preventivo contraddittorio poiché la cartella informava il contribuente della possibilità di recarsi presso gli uffici dell'Agenzia per far valere le proprie ragioni prima della scadenza del termine di pagamento. La pretesa del contribuente è stata quindi respinta, mentre al concessionario è stata riconosciuta la possibilità di chiedere tempestivamente la chiamata in causa dell'ente creditore.

Norme richiamate

  • Art. 39 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    Consente al concessionario della riscossione di chiamare in causa l'ente creditore quando la controversia riguarda la fondatezza della pretesa tributaria o altri profili riferibili all'ente.

  • Art. 23, commi 1 e 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa

    La richiesta di chiamata in causa dell'ente creditore può essere formulata nelle controdeduzioni, purché la costituzione del resistente avvenga entro i termini previsti.

  • Art. 26, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La notifica della cartella di pagamento tramite PEC è valida quando effettuata secondo le modalità previste dalla legge.

  • Art. 38, comma 4, lettera b, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122

    Ha modificato la disciplina della notificazione delle cartelle, consentendone la notificazione mediante posta elettronica certificata.

  • Art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La comunicazione dell'esito del controllo automatizzato non è sempre richiesta a pena di nullità dell'iscrizione a ruolo; la sua omissione assume rilievo invalidante soprattutto quando sussistano incertezze rilevanti sugli elementi della dichiarazione.

  • Art. 6, comma 5, della L. 27 luglio 2000, n. 212

    L'avviso preventivo è richiesto a pena di nullità nei casi in cui vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, non in modo automatico per ogni iscrizione a ruolo.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, Statuto dei diritti del contribuente

    Il principio del preventivo contraddittorio può ritenersi rispettato anche quando l'atto impositivo informa il contribuente della possibilità di presentare osservazioni o recarsi presso gli uffici prima della scadenza del termine per adempiere.

Massime di principio

  • La notifica di una cartella tramite PEC è, in linea generale, valida se effettuata secondo le modalità normative e se consente di identificare correttamente il destinatario e l'atto notificato.
  • L'omessa comunicazione preventiva relativa al controllo automatizzato non comporta automaticamente la nullità della cartella: occorre verificare se sussistessero effettive incertezze rilevanti sui dati della dichiarazione.
  • Il preventivo contraddittorio non richiede necessariamente un procedimento autonomo precedente all'atto, purché il contribuente sia concretamente informato della possibilità di interloquire con l'amministrazione prima della scadenza per il pagamento.
  • Il concessionario può chiedere la chiamata in causa dell'ente creditore anche nelle controdeduzioni, ma deve rispettare il termine per la costituzione previsto dal processo tributario.
  • Per contestare efficacemente una cartella occorre distinguere i vizi propri dell'atto o della notifica, imputabili al concessionario, dalle contestazioni sulla fondatezza del tributo, che riguardano normalmente l'ente impositore.

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