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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23651/2021 del 31/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

I ricorrenti avevano intrattenuto plurimi rapporti con una banca, tra cui aperture di credito garantite da ipoteca su beni di terzi, fideiussioni, pegni su quote societarie e successive operazioni su una società collegata al debitore principale. Essi sostenevano che la sequenza negoziale, sviluppatasi tra il 1988 e il 1993, fosse stata posta in essere dalla banca per conseguire coattivamente il trasferimento delle quote della società proprietaria di un immobile, con vendita a soggetto gradito all’istituto e a condizioni svantaggiose, in violazione del divieto di patto commissorio; deducevano inoltre simulazione della cessione, causa illecita e mancata considerazione di una più vantaggiosa proposta di acquisto. In appello avevano censurato la decisione di primo grado anche con riferimento all’effetto di giudicato interno e alla ritenuta novità/indeterminatezza di una domanda di nullità riferita a tutti i contratti intercorsi nel periodo indicato. Con il ricorso per cassazione deducevano, in sintesi, violazione degli artt. 112, 329 e 342 c.p.c.: con il primo motivo contestavano la dichiarata improcedibilità/improponibilità dell’appello per asserita acquiescenza e giudicato interno, assumendo che vi fosse stata transazione con le società non evocate in appello; con il secondo motivo contestavano la declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità, sostenendo di avere chiarito che il comportamento rilevante era imputabile esclusivamente alla banca e che questa aveva violato reiteratamente la buona fede contrattuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo specificoamente carente perché i ricorrenti non avevano riprodotto né indicato dove reperire la transazione invocata per escludere il giudicato, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Ha ritenuto il secondo motivo non idoneo a scalfire la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché non aggrediva la statuizione di novità e indeterminatezza della domanda relativa alla nullità di tutti i contratti succedutisi dal 1988 al 1993; ha inoltre precisato che le argomentazioni svolte in memoria non potevano sanare il vizio, avendo natura meramente illustrativa. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura, ma la Corte non ravvisa la violazione dedotta perché il motivo non colpisce la ratio decisoria della sentenza impugnata.

  • art. 329 c.p.c.

    La Corte d’appello ha valorizzato l’acquiescenza come fonte di giudicato interno sulle parti non impugnate; la Cassazione non entra nel merito della questione per difetto di specificità del motivo.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato in relazione al requisito di specificità dei motivi di appello; la censura è ritenuta inammissibile perché non attacca la ratio della decisione di merito.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile perché il ricorrente non ha riprodotto il documento (la transazione) né indicato in modo specifico dove reperirlo nel fascicolo.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte d’appello per affermare la novità della domanda di nullità di tutti i contratti intercorsi nel periodo 1988-1993.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che invochi un documento o un fatto processuale senza riprodurlo nel testo del ricorso e senza indicarne specificamente la collocazione nel fascicolo, quando tale elemento sia decisivo per la decisione.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi direttamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la censura si limita a sviluppare argomentazioni diverse o laterali, senza aggredire la ragione giuridica posta a fondamento della decisione, il ricorso è inammissibile.
  • La deduzione di una violazione dell’art. 342 c.p.c. sulla specificità dell’appello non è sufficiente se il ricorso non contesta in modo puntuale la statuizione di novità o genericità della domanda o del motivo ritenuta dal giudice di merito.
  • Le memorie depositate in cassazione hanno funzione meramente illustrativa e non possono introdurre, per la prima volta, censure o argomentazioni che risultino tardive rispetto al ricorso originario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuoConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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