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Sentenza

Sentenza del 04/06/2019 n. 15195 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava la riclassificazione doganale dell'aglio monobulbo importato il 26 giugno 2009. La merce era stata dichiarata alla voce NC 0703 90 00 80, relativa ad altri ortaggi agliacei, con dazio del 6,9%, mentre l'Agenzia la aveva ricondotta alla voce NC 0703 20 00 00, relativa agli agli della specie Allium sativum, con dazio del 9,6% e un dazio specifico di 1.200 euro per tonnellata. La ricorrente deduceva inoltre violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, errata valutazione delle analisi genetiche e delle caratteristiche fisiche del prodotto, violazione delle regole di classificazione doganale, applicabilità dell'esimente prevista dall'art. 220, par. 2, lett. b, del Codice doganale comunitario, nonché errata liquidazione delle spese processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto regolare il contraddittorio amministrativo, poiché la contribuente aveva partecipato alla procedura prevista dagli artt. 65 e 66 T.U.L.D., presentando note e documenti. Ha confermato la classificazione nella voce relativa agli agli Allium sativum, reputando decisiva l'analisi genetica e irrilevanti, ai fini tariffari, la struttura monobulbare, le dimensioni e le caratteristiche organolettiche. Ha escluso l'applicazione dell'art. 220 C.D.C., mancando un errore dell'autorità doganale idoneo a fondare un legittimo affidamento e non risultando provata la buona fede dell'importatore. Le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sono state respinte per carenza di rilevanza. M. C. Sas è stata condannata al pagamento di 8.000 euro di spese in favore dell'Agenzia delle dogane, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Nomenclatura combinata, Allegato I al Regolamento CEE n. 2658/87

    "NC 0703 20 00 Agli" comprende tutte le varietà mangerecce di agli appartenenti alla specie Allium sativum.

    La classificazione dipende dalla specie botanica del prodotto, accertabile anche mediante analisi genetica, e non dalla conformazione mono- o polibulbare, dalle dimensioni o dal peso.

  • Regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata, regole n. 1 e n. 3, lett. a

    "La classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci"; la voce più specifica prevale su quella di portata più generale.

    Occorre anzitutto applicare il testo delle voci e delle note pertinenti; solo se permane un conflitto si ricorre alle regole successive. Nel caso concreto la voce relativa agli agli è stata ritenuta più specifica.

  • Codice doganale comunitario, art. 220, par. 2, lett. b

    Non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando i dazi non sono stati riscossi per un errore delle autorità, non ragionevolmente rilevabile da un debitore in buona fede, che abbia rispettato tutte le prescrizioni doganali.

    L'esimente richiede cumulativamente un errore dell'autorità, l'inesigibilità della sua rilevazione da parte dell'importatore in buona fede e il corretto adempimento degli obblighi doganali. La norma può essere invocata anche in sede amministrativa o giudiziaria, ma nel caso concreto mancava l'errore dell'autorità.

  • Testo unico delle leggi doganali, artt. 65 e 66

    La partecipazione dell'importatore alla controversia doganale mediante osservazioni, documenti e note può garantire il contraddittorio sostanziale anche senza una specifica audizione personale.

  • Art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è ammissibile solo quando la questione interpretativa del diritto dell'Unione sia rilevante e necessaria per decidere la controversia.

  • Art. 115 c.p.c.

    La violazione della norma non coincide con una diversa valutazione delle prove: il giudice può attribuire maggiore attendibilità ad alcuni elementi rispetto ad altri, purché utilizzi prove ritualmente acquisite.

  • Art. 2697 c.c.

    Non vi è inversione dell'onere della prova quando il giudice ritiene più convincente la prova fornita dall'amministrazione rispetto a quella del contribuente.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 15

    La liquidazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice di merito, entro i limiti dei parametri normativi applicabili.

Massime di principio

  • Nelle controversie doganali la classificazione deve essere effettuata principalmente sulla base del testo della nomenclatura combinata e delle note interpretative applicabili al momento dell'importazione.
  • Quando la voce tariffaria individua una specie o una categoria merceologica, le caratteristiche fisiche esteriori del prodotto possono essere irrilevanti se non sono espressamente previste dalla nomenclatura.
  • Le analisi scientifiche, comprese quelle genetiche, possono costituire prova decisiva dell'identità o della specie della merce, e il giudice può preferirle ad altre perizie se motiva adeguatamente la scelta.
  • Il contraddittorio amministrativo è normalmente rispettato se l'importatore conosce la contestazione, può presentare osservazioni e documenti e riceve o può esaminare le deduzioni dell'amministrazione; l'audizione personale non è sempre necessaria.
  • L'esimente per mancata contabilizzazione a posteriori dei dazi è eccezionale e richiede la contemporanea presenza di errore dell'autorità, impossibilità ragionevole per l'importatore di rilevarlo e pieno rispetto degli obblighi doganali.
  • Precedenti controlli, certificati fitosanitari o analisi riferiti a partite diverse non fondano automaticamente un legittimo affidamento: occorre dimostrare l'identità della merce e un comportamento attivo o chiaramente fuorviante dell'autorità.
  • Una modifica successiva delle note esplicative può avere natura interpretativa e quindi chiarire una classificazione già desumibile dalla disciplina precedente, senza creare necessariamente una nuova regola tariffaria.
  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente contestare la ponderazione delle prove: occorre dimostrare una specifica violazione di legge, un fatto storico decisivo realmente omesso o un vizio processuale rilevante.
  • Il rinvio pregiudiziale non è dovuto quando la questione europea non è determinante per la decisione o quando la soluzione può essere raggiunta applicando la disciplina già sufficientemente chiara.

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