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Sentenza

Sentenza del 04/06/2019 n. 710 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

PROCESSO TRIBUTARIO - Pretesa dell'accertamento. Modifica in fase contenziosa - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’associazione ha impugnato l’avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA per il 2011, contestando sia vizi procedurali, tra cui la mancata conclusione dell’istruttoria, l’assenza di processo verbale di constatazione e la violazione del contraddittorio preventivo, sia l’errata applicazione della L. 398/1991. In particolare, l’Ufficio aveva inizialmente ritenuto superato il limite di ricavi di 250.000 euro applicando il criterio di competenza, mentre per tale regime agevolato doveva essere utilizzato il criterio di cassa, cioè l’effettivo incasso dei proventi. Successivamente, con un atto di autotutela, l’Ufficio aveva modificato il presupposto dell’accertamento, individuando il superamento della soglia in un diverso incasso avvenuto il 17 novembre 2011.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello della contribuente e riformato integralmente la sentenza di primo grado. Ha stabilito che l’Amministrazione finanziaria non può modificare o integrare, durante il contenzioso, il presupposto e la motivazione originaria dell’avviso di accertamento, poiché tali elementi delimitano l’oggetto della controversia e consentono al contribuente di predisporre la propria difesa. L’originario accertamento era inoltre viziato perché aveva applicato il criterio di competenza anziché quello di cassa previsto dall’art. 2, comma 5, della L. 398/1991. L’avviso è stato quindi annullato e l’Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 1.200 euro per ciascun grado, oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • Legge n. 398/1991, art. 2, comma 5

    Il reddito imponibile è determinato con riferimento all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali.

    Per le associazioni sportive dilettantistiche che applicano il regime agevolato, il superamento della soglia rilevante deve essere verificato secondo il criterio di cassa, considerando i proventi effettivamente incassati, e non secondo il criterio di competenza o di mera registrazione contabile.

  • Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), art. 7

    Obbligo di idonea e completa motivazione dell’atto impositivo.

    La motivazione dell’avviso deve indicare in modo completo e preciso i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, così da consentire al contribuente un pieno e immediato esercizio del diritto di difesa. Tali ragioni non possono essere sostituite o ampliate in corso di giudizio.

  • Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), art. 12

    Garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali.

    La sentenza richiama le garanzie procedimentali connesse alle attività di verifica e al contraddittorio preventivo, pur ritenendo decisivo, ai fini della decisione, il fatto che l’Ufficio avesse modificato il presupposto sostanziale dell’accertamento.

  • Circolare del Ministero delle Finanze n. 1 dell’11 febbraio 1992

    La circolare è richiamata come conferma dell’applicazione del criterio di cassa nella determinazione dei proventi rilevanti ai fini del regime previsto dalla L. 398/1991.

Massime di principio

  • L’Amministrazione finanziaria deve indicare nell’avviso di accertamento il preciso presupposto della pretesa, sia sotto il profilo fattuale sia sotto quello giuridico.
  • Nel corso del processo l’Ufficio non può sostituire il fatto contestato con un fatto diverso, né fondare la pretesa su una nuova data, una nuova modalità di calcolo o un diverso presupposto non indicato nell’atto originario.
  • Un atto di autotutela non può essere utilizzato per correggere radicalmente la causa della pretesa e mantenere in vita l’accertamento sulla base di circostanze nuove, se ciò comprime il diritto di difesa del contribuente.
  • Per il regime agevolato della L. 398/1991, la verifica del limite dei ricavi deve essere effettuata considerando gli incassi effettivi e i soli proventi commerciali rilevanti, con esclusione delle entrate di natura istituzionale.
  • La motivazione dell’avviso delimita i confini della controversia: il giudice deve valutare la legittimità dell’atto sulla base delle ragioni originariamente esplicitate, non di quelle formulate successivamente.
  • Quando l’accertamento è fondato su un criterio di calcolo errato e l’Ufficio tenta di sostituirlo in giudizio con un criterio corretto ma riferito a fatti diversi, l’atto può essere annullato per violazione dell’obbligo di motivazione e del diritto di difesa.

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